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Gas metano per usi civili e commerciali - Aliquota IVA del 5% per i consumi del quarto trimestre 2021 - Chiarimenti

E’ prevista la riduzione al 5% dell’aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano destinate a usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021 (art. 2, co. 1, D.L. n. 130/2021, convertito dalla L. n.171/2021).

L’Agenzia delle entrate con la circolare in esame ha precisato quanto segue:

  • l’aliquota IVA del 5% si applica, seppure in via temporanea, sia alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 10%, sia a quelle per usi civili, che superano il limite annuo di 480 metri cubi, e industriali ordinariamente assoggettate ad aliquota ordinaria del 22%;
  • le definizioni di uso civile e uso industriale del gas naturale destinato alla combustione sono quelle fornite dall’art. 26 del TUA (D. Lgs. 504/1995) ai fini dell’applicazione delle accise sul gas;
  • la temporanea riduzione di aliquota IVA non si estende al gas metano impiegato per autotrazione, né si estende al gas metano finalizzato alla produzione di energia elettrica;
  • l’aliquota agevolata può riguardare anche gli impieghi di gas metano per combustione rientranti tra le esenzioni ai fini del pagamento delle accise (art. 17, TUA) o tra gli utilizzi agevolati (art. 24, TUA);
  • l’aliquota IVA del 5% si applica alle somministrazioni di gas metano per combustione contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi relativi ai mesi che compongono il quarto trimestre 2021, sia che si tratti di consumi semplicemente stimati, sia che si tratti di consumi effettivi;
  • qualora le somministrazioni di gas siano, comunque, contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5% si applica anche in relazione ai successivi eventuali conguagli, derivanti dalla rideterminazione degli importi dovuti sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, all’ultimo trimestre del 2021, a prescindere dal momento di fatturazione degli stessi;
  • la disciplina ordinariamente vigente si applica, invece, al gas metano somministrato fino al 30 settembre 2021 e, successivamente, per il gas erogato a decorrere dal 1° gennaio 2022, fatte salve nuove disposizioni agevolative;
  • le cessioni di gas effettuate nei confronti di un “soggetto passivo-rivenditore” rientrano nell’ambito applicativo del reverse charge (art. 17, co. 6, lett. d-quater), D.P.R. n. 633/1972); ai fini dell’individuazione, in capo al soggetto passivo-rivenditore, del requisito dell’acquisto e della rivendita, in via principale, di gas, non è necessario avere riguardo al complesso delle attività svolte dal soggetto interessato, ma bisogna esaminare il comportamento del soggetto in relazione ai singoli acquisti (circ. Agenzia delle Entrate n. 14/2015); ne consegue che l’ipotesi di cessione di gas a un mero rivenditore non accede al beneficio fiscale in esame, in quanto applicabile esclusivamente alle ipotesi di utilizzo di gas metano per combustione per uso civile e industriale e ciò non si verifica in capo a un “soggetto passivo-rivenditore” per gli acquisti effettuati in quanto tale;
  • poiché la disciplina in esame produce effetti in relazione alle forniture di gas relative all’ultimo trimestre dell’anno 2021, gli Uffici valuteranno, caso per caso, la non applicabilità delle sanzioni per obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell’art. 10, co. 3, L. 212/2000, in relazione a comportamenti difformi adottati anteriormente alla pubblicazione della circolare in esame

(Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 17 del 3 dicembre 2021).


09/12/21