Giurisprudenza - Avviamento deducibile solo se iscritto in bilancio al valore reale
In tema di bilancio societario è stato ribadito che l'art. 2426, co. 1, n. 6), c.c., pur consentendo l'iscrizione dell'avviamento derivato, cioè conseguito in caso di acquisto a titolo oneroso e nei limiti del costo per esso sostenuto, non esclude che, se anche il prezzo di cessione di azienda resta il frutto della libera contrattazione delle parti, la sua successiva ripartizione a fini contabili, tra le singole componenti, del corrispettivo unitario versato, possa essere sindacata dall'Amministrazione finanziaria secondo il criterio della correttezza e veridicità del bilancio.
Ne consegue che, ancorché l' art. 103, co. 3, TUIR, consenta la deduzione delle quote di ammortamento dell'avviamento iscritto nell'attivo del bilancio e, quindi, attribuisca rilevanza al relativo valore di libro, resta ferma l'applicabilità del principio generale di cui all'art. 2423, co. 2, c.c., in base quale deve essere sempre rispettato il criterio di veridicità e correttezza nella formazione del bilancio.
L'Amministrazione finanziaria, in sostanza, deve essere posta in condizione di verificare sempre l’effettiva deducibilità dei costi iscritti in bilancio, in base al valore reale dei beni materiali o immateriali, nonostante il predetto documento sia stato regolarmente approvato dall'assemblea dei soci e abbia ottenuto il consenso del collegio sindacale.
Pertanto, in tema di dichiarazione dei redditi di una società, quale che sia il valore di libro risultante dal bilancio regolarmente approvato dall'assemblea dei soci e con il consenso del collegio sindacale, l’Amministrazione finanziaria può sempre sindacare la deducibilità dei relativi costi, ove dimostri che non sia stato iscritto a bilancio il valore reale del bene materiale o immateriale, ma altro valore in violazione del principio dell’art. 2423, cc, in forza del quale l’imprenditore deve iscrivere tutte le poste in bilancio al loro valore reale, non potendo inserire poste inesistenti o sopravvenute (Ordinanza della Corte di Cassazione n. 14872/2020).
15/07/20