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Giurisprudenza - Avviso di recupero credito d’imposta – Autonomia - Ordinanza della Corte di Cassazione n. 9437/2020

Come noto, l’Agenzia delle entrate può contestare l’utilizzo in compensazione di crediti illegittimamente fruiti attraverso l’emanazione di avvisi di recupero dei crediti d’imposta (Legge n. 311/2004).

L’atto di recupero deve essere adeguatamente motivato tramite l’esatta identificazione della contestazione e degli elementi in base ai quali l’ufficio ritenga il credito inesistente ovvero non spettante, affinché possa essere verificata la correttezza delle sanzioni irrogate e, in ogni caso, la fondatezza della pretesa.

In merito all'impugnabilità o meno dell’atto di recupero del credito, con l’ordinanza in esame è stato affermato che l’Amministrazione finanziaria può procedere alla riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione, nonché delle relative sanzioni e interessi, mediante l’emanazione di un apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente con le modalità previste dall'art. 60, DPR. n. 600/1973.

L’adozione del predetto provvedimento ha natura prodromica, e non consequenziale, all'avviso di accertamento, per cui l’omessa adozione di quest’ultimo atto impositivo non incide sulla sua legittimità, né comporta alcuna menomazione del diritto di difesa del contribuente, atteso che, come l’avviso di accertamento, deve essere motivato con riferimento alle ragioni giuridiche e ai presupposti di fatto dell’azione di recupero e ha valenza di atto impositivo autonomamente impugnabile ai sensi dell’art. 19, D.lgs. n. 546/1992 (Ordinanza della Corte di Cassazione n. 9437/2020).


10/07/20