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Giurisprudenza - Cessione ramo d’azienda: necessaria l’autonomia ante e post operazione

La cessione d'azienda o di un ramo d'azienda si ha quando le parti stipulano una convenzione negoziale, avente ad oggetto il trasferimento di beni "organizzati in un contesto produttivo (anche solo potenziale) dall'imprenditore per l'attività d'impresa"(cfr. Cass. 28.4.98 n. 4319).

Affinché si abbia una cessione d'azienda, occorre che la cessione dei beni sia caratterizzata da:

  • organizzazione, individuata dall'art. 2555 c.c. quale elemento caratterizzante la nozione d'azienda e intesa come "attività di coesione funzionale alla realizzazione di un rapporto di complementarietà strumentale tra beni destinati alla produzione" (Cass. 30.1.2007 n. 1913);
  • idoneità, dal punto di vista strutturale e organizzativo, a consentire lo svolgimento di una determinata attività d'impresa, con la precisazione che non occorre che l'esercizio della stessa sia attuale, essendo sufficiente che "il complesso dei beni presenti una attitudine a tale esercizio, ovvero una potenzialità produttiva" (Cass. 11.5.2016 n. 9575, Cass. 9.10.2009 n. 21481, Cass. 10.10.2008 n. 24913 e Cass. 25.1.2002 n. 897).

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21716 del 18 settembre 2023 ha ribadito che l’insieme dei beni trasferiti deve avere una sua capacità, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere a uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali e organizzativi.

Per qualificare un’operazione come conferimento di ramo d’azienda occorre che i beni ceduti consentano, nel loro complesso, di svolgere autonomamente attività d’impresa.

Inoltre, in coerenza con la giurisprudenza Ue, l'autonomia funzionale deve essere preesistere al trasferimento.

In caso contrario l’operazione è qualificabile come una cessione di cespiti.


08/11/23