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Giurisprudenza - Compensazione di crediti fiscali – Credito non spettante o inesistente – Corte di cassazione

In tema di compensazione di crediti fiscali, la Corte di cassazione con la sentenza depositata in data 16 novembre 2021 fornisce chiarimenti in merito alla distinzione tra “credito non spettante” e “credito inesistente”.

In particolare, viene ricordato che sotto il profilo sanzionatorio, l’art. 13 del D.lgs. n. 471/1997 prevede due distinte categorie di crediti:

i crediti non spettanti, sanzionati nella misura del 30%, che sono i crediti esistenti ma utilizzati in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti (art. 13, co. 4, D.lgs. n. 471/1997);

i crediti inesistenti, la cui compensazione è sanzionata dal 100% al 200% della misura del credito compensato, che sono i crediti in relazione ai quali manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante liquidazione automatica o controllo formale (art. 13, co. 5, D.lgs. n. 471/1997).

Viene specificato che l’inesistenza si concretizza quando manca il presupposto costitutivo (ossia quando la situazione giuridica creditoria non emerge dai dati contabili-patrimoniali-finanziari del contribuente) e quando tale mancanza non sia evincibile dai controlli automatizzati o formali sugli elementi dichiarati dal contribuente stesso o in possesso dell’anagrafe tributaria.

Inoltre, viene sancito che l’applicazione del termine di decadenza ottennale presuppone l’utilizzo non di un mero “credito non spettante”, bensì di un “credito inesistente”; pertanto, le somme derivanti dal recupero dei crediti inesistenti possono essere richieste entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di utilizzo del credito stesso, e possono, in caso di mancato pagamento, essere iscritte nei ruoli straordinari (art. 15-bis, DPR n. 602/73), con integrale riscossione anche in presenza di ricorso.

Per i crediti inesistenti, infine, non è mai ammessa la definizione agevolata della sanzione (artt. 16, co.3 e 17, co. 2, D.lgs. n. 472/97).

(Ordinanza della Corte di Cassazione n. 34444 del 16 novembre 2021)


19/11/21