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Giurisprudenza - Detrazione - IVA erroneamente addebitata – Corte di Cassazione del 16 marzo 2022 n. 8589

L'art. 6, co. 6, D.lgs. n. 471/97 stabilisce che chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, è punito con la sanzione amministrativa pari al novanta per cento dell'ammontare della detrazione compiuta.

In caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del DPR n. 633/72, il predetto cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro.

La restituzione dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.

L’Agenzia delle entrate, nella risoluzione n. 51 del 3 agosto 2021, ha richiamato la sentenza della Corte di Cassazione del 3 novembre 2020 n. 24289, con la quale è stato chiarito che il cessionario/committente non ha diritto alla detrazione dell'IVA erroneamente corrisposta in riferimento ad un’operazione non imponibile o esente; il diritto alla detrazione spetta solo se l’errore commesso dal cedente/prestatore riguarda l'applicazione di un'aliquota maggiore rispetto a quella dovuta.

Pertanto, alla luce dell’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, l’Agenzia delle entrate ha distinto due tipologie di condotte illecite, in relazione a ciascuna delle quali sono previste due diverse sanzioni:

una sanzione fissa (compresa fra 250 euro e 10.000 euro) per il cessionario/committente in caso di applicazione dell'IVA in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente/prestatore, fermo restando il diritto del medesimo cessionario/committente alla detrazione;

una sanzione pari al 90% dell'ammontare della detrazione illegittimamente compiuta dal cessionario/committente negli altri casi in cui l'imposta è stata assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa.

La Corte di Cassazione, con sentenza del 16 marzo 2022 n. 8589, confermando quanto già sostenuto con sentenza del 21 aprile 2021 n. 10439, ha stabilito che qualora il cedente/prestatore addebiti un’IVA superiore a quella dovuta, la detrazione deve riguardare solamente l’IVA dovuta, e non la totalità dell’imposta che è stata addebitata.

Pertanto, l’art. 6, co. 6, in esame va interpretato nel senso che, in caso di IVA addebitata in eccesso, rimane fermo il diritto di detrazione dell’importo corretto, e non dell’intero importo addebitato in fattura.

Ad esempio, qualora in luogo dell’aliquota del 10%, fosse applicata l’aliquota del 20%, la detrazione spetta nella misura del 10%.

La modifica normativa, invece, opera per le sanzioni, che, nel predetto esempio, non sono proporzionali, ma fisse da 250 euro a 10.000 euro.

Le considerazioni sopra esposte riguardano il caso in cui venga addebitata un’IVA superiore a quella dovuta. Rimane fermo che l’art. 6 co. 6, D.lgs. n. 471/97 non possa operare ove l’IVA sia stata addebitata per errore in caso di operazioni non imponibili o esenti, in cui viene disconosciuta la detrazione con sanzioni proporzionali.


22/03/22