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Giurisprudenza - Fatture da ricevere – Solo con l’estinzione del debito diventano sopravvenienze attive

La Corte di Cassazione ha dichiarato che il mantenimento in bilancio di un debito per fatture da ricevere, il cui importo risulti immutato rispetto al periodo d’imposta precedente, non può determinare il recupero a tassazione a titolo di sopravvenienza attiva.

Nel caso in esame, un’associazione aveva rilevato nel bilancio d’esercizio fatture da ricevere per un importo rilevante; la voce non aveva subito movimentazioni nel periodo d’imposta successivo, per cui l’importo risultava immutato.

L’Agenzia delle entrate aveva ripreso a tassazione, con riferimento al periodo d’imposta successivo, una sopravvenienza attiva, che si assumeva non essere stata contabilizzata e dichiarata.

La Commissione tributaria regionale, aderendo alla posizione dell’Agenzia delle entrate, aveva dedotto il mancato pagamento della posta debitoria e la conseguente insorgenza di una sopravvenienza attiva nel periodo d’imposta successivo.

La Corte di Cassazione ha ricordato che, in tema di imposte sui redditi, la sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi, che costituisce sopravvenienza attiva ai sensi dell’art. 88, co. 1 del TUIR, si realizza in tutti i casi in cui una posizione debitoria, già annotata come tale, debba ritenersi cessata ed assuma quindi in bilancio una connotazione attiva, con il conseguente assoggettamento a imposizione in riferimento all’esercizio in cui tale posta attiva emerge in bilancio e acquista certezza. È, quindi, il requisito della certezza dell’estinzione di una posizione debitoria a identificare la sopravvenienza attiva e l’anno di imputazione.

Ad avviso della Corte di cassazione, nel caso in esame, il fatto che l’importo delle fatture da ricevere non abbia subito modifiche nel periodo d’imposta successivo non costituisce un riscontro certo del sopraggiunto venir meno del debito.

In particolare, l’iscrizione di un debito tra le passività nell’esercizio di competenza, secondo le regole previste dall’art. 109, co. 1 del TUIR, qualora risulti non ancora assolto in un successivo esercizio, non comporta l’automatico riconoscimento e l’imputazione di una sopravvenienza attiva, per la quale è invece necessario il sopraggiungere di un evento, in un esercizio successivo a quello di imputazione della passività, che, estinguendo con certezza il costo o il debito registrato nell’esercizio precedente, configuri una posta attiva sopravvenuta.

Inoltre, nel caso di rilevazione in bilancio di una posta passiva fittizia, questa non comporta l’iscrizione di una sopravvenienza attiva nell’esercizio in cui la fittizietà è dichiarata o accertata, dovendosi al contrario imputare la rettifica sempre all’esercizio in cui l’iscrizione della componente negativa è avvenuta per falsità.

(Corte di Cassazione n. 3901 del 9 febbraio 2023)


10/02/23