Giurisprudenza - Il credito IVA non può essere negato per ragioni formali
Come noto, per credito IVA si intende l'eccedenza di IVA detraibile che emerge:
- dalle risultanze della dichiarazione IVA annuale (rigo VX2 del modello dichiarativo);
- dal modello TR, da presentarsi su base trimestrale.
Il recupero dell'eccedenza di IVA detraibile risultante dalla dichiarazione annuale può avvenire:
- utilizzando il credito in detrazione rispetto all'imposta a debito emergente dalle liquidazioni periodiche relative all'anno successivo (la cd. compensazione "verticale");
- compensando l'ammontare con altre imposte, contributi e altre somme dovute, mediante modello F24 (la cd. compensazione "orizzontale”),
- al ricorrere di determinati requisiti, mediante istanza di rimborso annuale (artt. 30 e 38-bis, D.P.R. n. 633/1972).
La fattispecie in esame riguarda il disconoscimento di un credito IVA da parte dell’amministrazione finanziaria, a causa dell’omessa presentazione della dichiarazione annuale da parte del soggetto passivo e della mancata esibizione delle fatture, per eventi di forza maggiore.
La Corte di Cassazione, richiamando l’orientamento ormai consolidato (cfr. Corte di Giustizia Ue, causa C-590/13 e, sul piano nazionale, Cass. SS.UU. n. 17757/2016), ha ribadito che l’Amministrazione finanziaria non può pretendere la restituzione dell’imposta per ragioni meramente formali, se sussistono i requisiti sostanziali del diritto alla detrazione IVA.
Infatti, è necessario verificare se, in difetto dei requisiti formali, quale l’omessa presentazione della dichiarazione annuale, il soggetto passivo possa dimostrare che gli acquisti sono documentati da fattura, assoggettati all’imposta e finalizzati a operazioni imponibili.
Tuttavia, ove lo stesso dimostri di trovarsi nell’incolpevole impossibilità di produrre tali documenti e di neppure essere in grado di acquisire copia delle fatture presso i fornitori dei beni o dei servizi, si applica la regola generale ex art. 2724 n. 3 c.c., che consente la “prova per testimoni o per presunzioni, in deroga ai limiti per essa stabiliti” (vedi Cass. n. 9611/2017).
Ciò premesso, nella fattispecie in esame, la Corte di Cassazione ha confermato il principio secondo cui il diritto alla detrazione deve poggiare su requisiti di carattere sostanziale, mentre quelli di natura formale disciplinano esclusivamente le modalità e il controllo dell’esercizio di tale diritto (Sentenza della Corte di Cassazione n. 18642 depositata il 3 luglio 2023)
05/07/23