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Giurisprudenza - Quote di ammortamento deducibili anche senza annotazione nei registri

Come noto, i soggetti in contabilità ordinaria hanno la facoltà di non tenere il libro cespiti a condizione che:

  • le registrazioni siano effettuate nel libro giornale nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione;
  • su richiesta dell’Amministrazione finanziaria, siano forniti, in forma sistematica, gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nel registro in esame;
    le annotazioni nel libro giornale sono equiparate a tutti gli effetti a quelle previste nel registro dei beni ammortizzabili (art. 12, comma 1, D.P.R. n. 435/2001).

In alternativa, sempre entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione e con le modalità ordinarie (art. 16, D.P.R. n. 600/1973), è possibile eseguire le annotazioni relative ai beni ammortizzabili:

  • nel libro degli inventari, per i soggetti in contabilità ordinaria;

          oppure

  • nel registro degli acquisti IVA per le imprese minori.

In via ulteriore, le imprese in contabilità semplificata possono non tenere il registro dei beni ammortizzabili qualora, a seguito di richiesta dell’Amministrazione finanziaria, forniscano, ordinati in forma sistematica, gli stessi dati previsti dal citato art. 16, D.P.R. n.  600/1973 (art. 13,  D.P.R. n. 435/2001). La fornitura di tali dati è equiparata a tutti gli effetti all’annotazione dei medesimi nel registro dei beni ammortizzabili.

Con riferimento al citato art. 12, D.P.R. n. 435/2001, i giudici della Corte di Cassazione osservano come, sebbene la norma faccia riferimento ai contribuenti che si avvalgono della facoltà di non tenere il registro dei beni ammortizzabili, la stessa deve ritenersi applicabile anche ai soggetti che, pur tenendo il registro, lo abbiano fatto in modo irregolare, ad esempio omettendo determinate annotazioni.

Tale norma, nella misura in cui consente di fornire i dati necessari su richiesta all’Amministrazione finanziaria, avrebbe introdotto una modalità di documentazione del costo ammortizzabile ulteriore e autonoma rispetto a quella della registrazione nel libro giornale.

Pertanto, è stata riconosciuta la deducibilità delle quote di ammortamento al contribuente che, ancorché non abbia effettuato le registrazioni né nel registro dei beni ammortizzabili, né nel libro degli inventari, né nel libro giornale, abbia, tuttavia, fornito gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nel libro cespiti.

Nella fattispecie in esame, l’esistenza degli ammortamenti era stata, comunque, documentata dal contribuente con schede riepilogative per ciascun gruppo di immobilizzazioni attraverso descrizione sintetica, importo delle quote, percentuale della quota accantonata nell’esercizio, residuo da ammortizzare (Ordinanza della Corte di Cassazione n. 7449 del 17 marzo 2021).


18/03/21