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Giurisprudenza - Soci di società estinta - Liquidatori - Sanzioni amministrative

A seguito di cancellazione della società di capitali dal Registro delle imprese e della conseguente estinzione della medesima, la Corte di Cassazione ha disposto che si determina l’intrasmissibilità ai soci e/o ai liquidatori delle sanzioni amministrative tributarie irrogate a seguito della violazione di disposizioni tributarie contestate alla società con apposito atto di accertamento, precisando che si tratta di un principio generale applicabile d’ufficio.

Ciò in ragione del principio di personalità della sanzione.

Analogamente a quanto sancito con precedenti arresti (Cass. 20 ottobre 2021 n. 29112 e 7 aprile 2017 n. 9094), la Suprema Corte ha riconosciuto che le sanzioni non si trasmettono ai soci richiamando l’art. 8, D. Lgs. n. 472/1997, che in realtà disciplina la posizione degli eredi e, quindi, non troverebbe applicazione nella fattispecie in esame (Cass. n. 7676/2012), e l’art. 2, co. 2 del medesimo decreto citato, in base al quale “La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione”.

Con il richiamato art. 2, co. 2, D. Lgs.  n.472/1997 il legislatore ha introdotto il principio della responsabilità personale per le sanzioni amministrative tributarie che, in relazione alle violazioni contestate alla persona giuridica, deve essere inteso nel senso che per tali violazioni le sanzioni sono irrogabili esclusivamente alla società.

Il medesimo principio è stato confermato con l’art. 7, co. 1, D.L. n. 269/2003, in base al quale “Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica”. (Sentenza della Corte di Cassazione del 9 agosto 2023 n. 24316)


03/10/23