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Giurisprudenza - Superamento del plafond: l’IVA può essere detratta nel termine ordinario solo se è stata precedentemente versata

Si ricorda che i soggetti che effettuano abitualmente scambi comunitari ed extracomunitari (cd. esportatori abituali) possono entro certi limiti (plafond) acquistare o importare beni e servizi senza il pagamento dell’IVA.

La suddetta facoltà è esercitata inviando al fornitore o presentando in dogana la dichiarazione d’intento, la cd. lettera d’intento.

Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all' anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo (art. 19, co. 1, D.P.R. n. 633/1972).

In caso di splafonamento, l’IVA può essere detratta nel termine previsto dal citato art. 19, co. 1, D.P.R. n. 633/72, solo se è stata precedentemente versata, essendo irrilevante ai fini del riconoscimento del diritto alla detrazione un eventuale versamento dell’imposta successivo alla scadenza del suddetto termine.

Di conseguenza, la Suprema Corte ha negato alla società il diritto alla detrazione dell’IVA versata, pur riconoscendo la possibilità di chiedere il rimborso della stessa, ove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge (Ordinanza della Corte di Cassazione n. 14585 depositata il 9 luglio 2020).


10/07/20