Global minimum tax in Italia: istituiti i codici tributo per il modello F24
Come noto, il D.lgs. n. 209/2023 contiene l’attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale.
In particolare, il suddetto decreto legislativo ha introdotto norme volte al recepimento della direttiva UE n. 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, volta a garantire un livello d’imposizione fiscale minimo globale per i grandi gruppi multinazionali d’imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell’Unione (la cd. global minimum tax).
Come noto, il versamento, tramite modello F24, riguarda le imposte minime globali in Italia:
- integrativa,
- suppletiva,
- nazionale.
Il suddetto versamento avviene in due rate:
- la prima, pari al 90% dell’importo dovuto, deve essere effettuata entro l’undicesimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio cui l’imposta si riferisce;
- la seconda, corrispondente al saldo residuo, deve essere versata entro l’ultimo giorno del mese successivo al termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa a tale esercizio.
Ad esempio, i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare devono effettuare il primo versamento relativo all’imposta dovuta per il 2024 entro l’ultimo giorno di novembre 2025 (termine che nel 2025 slitta al primo dicembre, perché il 30 novembre è domenica).
Il saldo sarà da versare entro luglio 2026.
A partire dall’esercizio successivo a quello transitorio, la seconda rata per l’imposta dovuta nel 2025 dovrà essere versata entro aprile 2027, con la prima rata da versare entro novembre 2026.
Per consentire il versamento delle suddette imposte tramite il modello F24, l’Agenzia delle entrate ha istituito i seguenti specifici codici tributo:
- “2730” denominato “Imposta minima integrativa - articoli 13, 14 e 15 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209”;
- “2731” denominato “Imposta minima suppletiva - articoli 19, 20 e 21 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209”;
- “2732” denominato “Imposta minima nazionale - articolo 18 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209”.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” con l’indicazione, quale “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.
Il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.”, per il versamento delle due rate previste dalla norma, è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento, indicata con 01 o 02, e “RR” il numero complessivo delle rate, indicando sempre 02.
Per il versamento, tramite modello F24, delle sanzioni e degli interessi dovuti in caso di ravvedimento, l’Agenzia delle entrate ha istituito i seguenti codici tributo:
- “2733” denominato “Sanzione da ravvedimento - Imposta minima integrativa, suppletiva o nazionale - articoli 13 e seguenti del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209”;
- “2734” denominato Interessi da ravvedimento - Imposta minima integrativa, suppletiva o nazionale - articoli 13 e seguenti del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza esclusivamente delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, specificando nel campo “anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.
(Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 63 del 10 novembre 2025)
12/11/25






