Global minimum tax: stabilite le regole per gli obblighi dichiarativi e di versamento
Come noto, il D. lgs. n. 209/2023 contiene l’attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale.
In particolare, il suddetto decreto legislativo ha introdotto norme volte al recepimento della direttiva UE n. 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, volta a garantire un livello d’imposizione fiscale minimo globale per i grandi gruppi multinazionali d’imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell’Unione (la cd. global minimum tax).
Sul sito del Dipartimento delle Finanze, in data 7 novembre 2025, è stato pubblicato il D.M. del 7 novembre 2025, che definisce gli obblighi dichiarativi e di versamento della global minimum tax e chiarisce gli elementi e le modalità di presentazione del modello dichiarativo e del versamento della relativa imposta dovuta e la disciplina sanzionatoria applicabile in caso di inadempimento.
Nella Relazione illustrativa del suddetto D.M., in base a quanto previsto nell’art. 9, co. 1, D. Lgs. n. 209/2023, l’imposizione integrativa segue l’approccio comune delle Regole OCSE e della Direttiva Ue 2022/2523 ed è prelevata in Italia attraverso:
- l’imposta minima integrativa (o Income inclusion rule – IIR), dovuta da controllanti localizzate nel nostro Paese di gruppi multinazionali o nazionali in relazione alle imprese soggette a una bassa imposizione facenti parte del gruppo;
- l’imposta minima suppletiva (o Undertaxed profit rule – UTPR), dovuta da una o più imprese di un gruppo multinazionale localizzate in Italia in relazione alle imprese facenti parte del gruppo soggette a una bassa imposizione, quando non è stata applicata, in tutto o in parte, l’imposta minima integrativa equivalente in altri Paesi;
- l’imposta minima nazionale (o Qualified domestic minimum top-up tax – QDMTT), dovuta in relazione alle imprese di un gruppo multinazionale o nazionale soggette ad una bassa imposizione localizzate in Italia.
Di seguito si illustra in estrema sintesi il contenuto nel D.M. in esame, rinviando per un esame completo al seguente link
Contenuto della Dichiarazione Fiscale (art. 3)
La Dichiarazione si compone di una sezione generale e di appositi prospetti:
- sezione generale: contiene l'identificazione del soggetto dichiarante e le informazioni generali sul gruppo e sull'eventuale fruizione di Regimi Semplificati e di Esclusione,
- prospetti specifici: i soggetti responsabili devono compilare il prospetto contenente i dati di sintesi per il calcolo dell'imposta minima integrativa, suppletiva e nazionale, rispettivamente.
I prospetti devono essere compilati anche se l'imposta dovuta è pari a zero.
Regole di compilazione (art. 4)
L'imposizione integrativa è determinata sulla base della normativa italiana.
Gli importi sono espressi in euro; se il calcolo del gruppo è in valuta diversa, i dati devono essere convertiti in euro al tasso di cambio dell'ultimo giorno dell'esercizio di riferimento.
I soggetti obbligati devono adottare tutte le misure per la corretta individuazione delle informazioni.
È previsto l'obbligo di conservare la documentazione contabile ed extracontabile utilizzata per la compilazione, da mettere a disposizione dell'Amministrazione finanziaria fino al termine di cui all'art. 43, D.P.R. n. 600/1973.
Termini e modalità di presentazione (art. 5)
La dichiarazione fiscale è trasmessa in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il quindicesimo mese successivo all'ultimo giorno dell'esercizio di riferimento.
In deroga, per l'esercizio transitorio il termine è esteso al diciottesimo mese successivo all'ultimo giorno dell'esercizio.
Il primo termine di scadenza non può comunque essere anteriore al 30 giugno 2026, indipendentemente dall'inizio e dalla durata dell'esercizio di riferimento.
È possibile presentare una nuova dichiarazione che sostituisce la precedente entro i termini stabiliti.
Il modello e le relative istruzioni saranno approvati con successivo ed apposito provvedimento dell'Agenzia delle entrate entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto in esame.
Versamento dell'imposta (art. 6)
L'imposta è versata in euro dai rispettivi soggetti responsabili senza possibilità di compensazione.
Il versamento avviene in due rate:
- prima rata: pari al 90% dell'imposta dovuta, da versare entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo all'ultimo giorno dell'esercizio di riferimento;
- seconda rata: versamento del saldo entro l'ultimo giorno del mese successivo al termine di presentazione della Dichiarazione Fiscale.
I codici tributo saranno istituiti con successiva ed apposita risoluzione dell'Agenzia delle entrate.
10/11/25






