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Gruppi societari - Assunzione diretta della garanzia da parte della capogruppo - Condizioni

Come noto, per i gruppi di società, con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro, ai fini dell’esecuzione del rimborso IVA la garanzia può essere prestata mediante la diretta assunzione da parte della società capogruppo o controllante di cui all'articolo 2359 del codice civile della obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva dei relativi interessi, all'Amministrazione finanziaria, anche in caso di cessione della partecipazione nella società controllata o collegata.

In ogni caso la società capogruppo o controllante deve comunicare in anticipo all'Amministrazione finanziaria l'intendimento di cedere la partecipazione nella società controllata o collegata.

La garanzia concerne anche crediti relativi ad annualità precedenti maturati nel periodo di validità della garanzia stessa (art. 38-bis, co. 5, D.P.R. n. 633/1972).

L'Agenzia delle Entrate ha confermato che la suddetta semplificazione non è ammessa nel caso di gruppi il cui patrimonio netto non risulti da un bilancio consolidato redatto ai sensi dell’art. 25 ss., D. Lgs. n. 127/1991 (C.M. n. 164/1998).

Nella fattispecie in esame, l'Agenzia ha escluso che tale semplificazione potesse applicarsi in quanto tutte le società del gruppo, con la sola eccezione della società italiana richiedente il rimborso, non erano residenti nel territorio dello Stato, compresa la capogruppo statunitense.

Pertanto, il citato D. Lgs. n.12719/91 non poteva trovare applicazione. 

(Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 257 del 16 dicembre 2024)


20/12/24