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Guasto del Server RT: impedimento alla memorizzazione e all’invio dei dati

In materia di malfunzionamento del Server RT, l’Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito a due ipotesi di impedimento alla memorizzazione e all’invio dei dati.

Poiché l’impedimento è stato causato da un guasto del Server RT dovuto, ad esempio, a calamità naturali, l’operatore commerciale ha variato lo stato dell’apparecchio in “fuori servizio”.

Inoltre, ha assolto quasi tutti gli adempimenti previsti dalla “procedura di emergenza”, cioè:

- richiedere tempestivamente l’intervento di un tecnico abilitato per la riparazione del Server;

- cambiare lo stato del Server in “fuori servizio”;

- annotare sul “registro di emergenza” i dati delle operazioni effettuate nel periodo di malfunzionamento, conservandone una copia in formato elettronico.

Tuttavia, a causa della enorme quantità di corrispettivi rilevati, non è stato possibile provvedere all’invio “manuale” dei dati mediante la procedura di emergenza citata.

L’Agenzia delle entrate, richiamando i chiarimenti forniti con la consulenza giuridica n. 3/2022, conferma che.

  • qualora siano rispettate le altre previsioni di legge, quali la tempestiva richiesta di intervento del tecnico, la tenuta del suddetto registro rende non obbligatoria la trasmissione dei corrispettivi o la certificazione degli stessi mediante strumenti alternativi (es. fatture),
  • se l’imposta è liquidata in modo corretto,

anche in assenza dell’invio di emergenza dei dati, non si applicano le sanzioni (artt. 6 comma 2-bis, 11 comma 2-quinquies e 12 comma 2, D. Lgs. n. 471/1997);

  • la memoria dei singoli punti cassa può essere utilizzata in luogo del registro di emergenza.

Con riferimento all'ipotesi in cui, pur a fronte della corretta liquidazione dell'imposta e dell'utilizzo del registro di emergenza, in presenza di un malfunzionamento, il registratore telematico/server RT non sia stato posto "fuori servizio" ed abbia proceduto alla memorizzazione/invio di dati incompleti o comunque non veritieri, escludendo che possano ritenersi tali quelli frutto di arrotondamento legislativamente consentito o di corretto invio/re-invio entro i dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione , l’Agenzia delle entrate ha precisato che la sanzione applicabile è pari a 100 euro per ciascuna trasmissione (art.11, comma 2- quinquies, D. lgs. n. 471/1997). (Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 247 del 6 maggio 2022).


11/05/22