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IL FISCO "IN CANTIERE"

Argomenti fiscali di prossima emanazione

Anticipazioni delle istituzioni e della stampa specializzata

 

Avvertenze: gli argomenti trattati sono semplici anticipazioni e non costituiscono legge o provvedimenti ufficiali fino alla formale adozione e all'eventuale pubblicazione.

 

Provvedimento atteso: conversione in legge del  D.L. n. 34/2020 (il cd. decreto “Rilancio”)

Tempi di emanazione: imminenti

 

Argomenti fiscali possibili:

 

Credito d’imposta sui canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo

 

Come noto, nel decreto “Rilancio” è previsto un credito d’imposta sui canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019 per i soggetti “solari”, a condizione che nel mese di riferimento, marzo e/o aprile e/o maggio, abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente (art. 28, D.L. n.34/2020, vedi ns. Fisco news n.61/2020).

 

Nel disegno di legge di conversione del citato decreto “Rilancio”, è previsto che il suddetto credito d’imposta spetta anche:

  • alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel 2019 nella misura:

       - del 20% dell’ammontare mensile del canone per contratti  di  locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati alle attività indicate dalla norma,

 

      - del 10% dei canoni relativi a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato alle attività indicate dalla norma;

  • indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente non più solo alle strutture alberghiere e agrituristiche, ma anche alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator;
  • ai contribuenti che hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019 e che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni che già versavano in uno stato di emergenza per eventi calamitosi al 31 gennaio 2020; per tali soggetti non è necessaria la verifica del calo di fatturato.
  • In materia di cessione del credito al locatore con sconto sul canone, in caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d’imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.

 

Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

Come noto, nel decreto “Rilancio” è stata incrementata al 110% l’aliquota di detrazione spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021 da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo (art.119, D.L. n. 34/2020, vedi ns. Fisco news n. 68/2020).

 

Nel disegno di legge di conversione del citato decreto “Rilancio”, sono modificati i limiti massimi di spesa, che variano in funzione del numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio; inoltre, la detrazione del 110%:

  • spetta anche alle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari, che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, in aggiunta agli edifici unifamiliari;
  • spetta alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), alle organizzazioni di volontariato (OdV) e alle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte negli appositi registri, nonché alle associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi;
  • si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021;
  • si applica a tutti gli interventi volti alla riqualificazione energetica effettuati sugli immobili vincolati, anche se non viene congiuntamente eseguito uno degli interventi “trainanti”;
  • non spetta più per le unità immobiliari accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, cioè  le abitazioni di tipo signorile, le  ville e i castelli ovvero i palazzi di eminenti pregi artistici o storici.

La detrazione in esame continua ad applicarsi agli interventi effettuati:

  • dai condomìni,
  • dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari; per tali contribuenti la detrazione del 110% per gli interventi di riqualificazione energetica spetta limitatamente ad un numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.

 

Controlli obbligatori nelle S.r.l.  solo nel 2022

Come noto, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (art. 379, co. 3, D.lgs. n. 14/2019) aveva fissato al 16 dicembre 2019 il termine entro il quale le Srl, già costituite al 16 marzo 2019, avrebbero dovuto provvedere a nominare l’organo di controllo o il revisore legale e, se necessario, a uniformare l’atto costitutivo e lo statuto sulla base delle nuove soglie previste dall’art. 2477, co.2, lett. c), c.c. (superamento per due esercizi consecutivi di almeno uno dei seguenti limiti: a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale 4 milioni di euro; b) ricavi delle vendite e delle prestazioni 4 milioni di euro; c) numero dei dipendenti occupati in media durante l’esercizio pari a 20 unità).

Il c.d. decreto “milleproroghe”, modificando il predetto articolo, ha stabilito che le Srl avrebbero potuto provvedere alla nomina dell’organo di controllo o del revisore legale entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019 stabilita ai sensi dell’art. 2364, co. 2, c.c. (entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio).

Successivamente, il c.d. decreto “Cura Italia” (art. 106, co. 1, D.l. n. 18/2020) ha prorogato per tutte le società la data entro la quale procedere all'approvazione dei bilanci 2019; in particolare, è stato stabilito che l’assemblea ordinaria deve essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Nel disegno di legge di conversione del decreto “Rilancio”, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle attività d’impresa, è stato stabilito che le Srl possono provvedere alla nomina dell’organo di controllo o del revisore legale entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2021.


09/07/20