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IMU – 1° rata 2021 – Esclusioni

Come noto, la cd. “Legge di bilancio 2020” ha stabilito le fattispecie di immobili esenti dall’IMU (art. 1, co. 739 e 783, L. n. 160/2020).

Si ricorda che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’esenzione dal versamento della prima rata dell’IMU per l’anno 2021, in scadenza il 16 giugno 2021, è stata stabilita:

  • dall’art. 1, co. 599-600, L. n. 178/2020 (legge di bilancio 2021);
  • dall’art. 6-sexies, DL. n. 41/2021 (cd. decreto “Sostegni”), introdotto in sede di conversione dalla L. n. 69/2021;
  • dall’art. 78, co. 3, DL. n. 104/2020 (cd. decreto “Agosto”), convertito dalla L. n. 126/2020.

In particolare,

  • la legge di bilancio 2021 ha stabilito che non è dovuta la prima rata dell’IMU 2021 relativa:
  • agli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché agli immobili degli stabilimenti termali;
  • agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e relative pertinenze, agli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • agli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  • agli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
  •  l decreto “Sostegni” ha disposto l’esonero dal versamento della prima rata IMU 2021, per i soggetti che hanno i requisiti per ottenere il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 del medesimo decreto “Sostegni” ossia,
  • partita IVA attiva al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni);
  • ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nell’anno 2019;
  • nell’anno 2020, un fatturato medio mensile inferiore almeno del 30% rispetto al fatturato medio mensile dell’anno 2019 (ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza del requisito relativo al calo di fatturato).

L’esclusione dal versamento della prima rata IMU è limitata ai soli immobili in cui il soggetto passivo che esercita l’attività sia anche gestore.

Inoltre, il decreto “Agosto”, ha stabilito che l’IMU non è dovuta, per gli anni 2021 e 2022, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Infine, come evidenziato dall’IFEL (documento del 30 aprile 2020), in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 i Comuni possono stabilire agevolazioni a favore delle categorie economiche e dei soggetti più colpiti.


08/06/21