• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Linkedin

IMU – FAQ - Ministero dell’Economia e delle Finanze

Come noto, in materia di IMU, la legge di bilancio 2020 (art.1, co. 762, L. n. 160/2019) ha stabilito che, per l’anno 2021, la prima rata è pari all’IMU dovuta per il primo semestre, applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente.

In base alla suddetta norma, con riferimento al metodo di calcolo, le società di software hanno seguito due diverse direzioni:

  • secondo una prima interpretazione, in accordo con la circolare del MEF n. 1/DF del 18 marzo 2020, l’acconto IMU risulta determinato sulla base delle fattispecie e dei mesi di possesso del primo semestre dell’anno tenendo conto dell’aliquota e delle detrazioni stabilite per l’anno precedente. A titolo esemplificativo, per un immobile acquistato il 1° giugno 2021 la prima rata dell'IMU deve essere proporzionata a 1 mese di possesso;
  • secondo una diversa interpretazione, adottata ad esempio dal software dell’ANUTEL al quale rinviano i siti istituzionali degli enti locali, l’acconto IMU risulta pari al 50% dell’imposta dovuta per l’intero anno 2021, utilizzando sempre le aliquote e le detrazioni dell’anno precedente. Con riferimento all’esempio precedente, per un immobile acquistato il 1° giugno 2021 la prima rata dell'IMU è parametrata al 50% del calcolo dell'imposta effettuato su 7 mesi.

Con risposta dell’8 giugno 2021 il MEF ha confermato che:

  • l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso;
  • il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.

Pertanto, il calcolo dell’imposta deve essere fatto separatamente per l’acconto ed il saldo in base alle effettive condizioni soggettive ed oggettive dell’immobile intervenute nel corso del primo e del secondo semestre.

Con riferimento all’esempio sopra riportato, quindi, per un immobile acquistato il 1° giugno 2021 la prima rata dell'IMU, da versare entro il prossimo 16 giugno, deve essere proporzionata a 1 mese di possesso e non deve essere parametrata al 50% del calcolo dell'imposta effettuato su 7 mesi.

Inoltre, sempre con risposta dell’8 giugno 2021 il MEF ha chiarito che, in base alla legge di bilancio 2020 (art. 1, co. 769, L. n. 160/2019), la dichiarazione IMU deve essere presentata ogniqualvolta si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta e comunque in tutti i casi in cui il Comune non è a conoscenza delle informazioni utili per verificare il corretto adempimento dell'imposta, come nelle ipotesi delle esenzioni previste in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Pertanto, i soggetti passivi, anche in quest'ultimo caso, dovranno presentare la dichiarazione, barrando la casella "Esenzione".

Si ritiene che tale obbligo dichiarativo, al contrario, non sussiste una volta che l'esenzione viene meno, dal momento che per le agevolazioni legate all'emergenza da Covid-19, essendo le stesse di carattere temporaneo per espressa previsione di legge, il periodo di durata è conosciuto dai Comuni; per cui tale circostanza fa venire meno l'obbligo dichiarativo.

Alla medesima conclusione non si può invece arrivare in ordine alla dichiarazione dovuta dagli enti non commerciali, poiché il comma 770 prevede espressamente che la dichiarazione deve essere presentata ogni anno.


09/06/21