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IMU – Fabbricati “D” delle imprese – Approvati i coefficienti IMU anno 2024

Il Dipartimento delle Finanze, con il decreto ministeriale 8 marzo 2024, pubblicato in data 21 maggio 2024 sul proprio sito, ha aggiornato per l’anno 2024 i coefficienti per calcolare la base imponibile, ai fini dell’IMU, dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D (immobili “a destinazione speciale”, per esigenze produttive, industriali e commerciali, come fabbriche o alberghi) che risultino al contempo non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.

Fino al momento della richiesta di attribuzione della rendita catastale, la base imponibile per l’IMU di tali fabbricati viene determinata prendendo a riferimento i costi “storici” di acquisto o di costruzione risultanti dalle scritture contabili alla data di inizio di ciascun anno solare, ovvero, se successiva, alla data di acquisizione.

Questi costi vanno considerati al lordo delle quote di ammortamento e devono ricomprendere il costo del terreno e le spese incrementative.

I valori contabili “storici” vanno poi “attualizzati”, per ottenere la base imponibile IMU, applicando i coefficienti annualmente aggiornati con decreto ministeriale.

Per il calcolo della base imponibile per il tributo locale, dunque, i costi di acquisto o di costruzione dei suddetti fabbricati devono suddividersi in ragione dell’anno di sostenimento, dovendo poi applicarsi agli stessi i relativi coefficienti; invece, per i costi incrementativi si fa riferimento alla loro contabilizzazione al termine dell’esercizio, per cui quelli in corso d’anno rileveranno nell’esercizio successivo.

I coefficienti fissati, con il decreto ministeriale in esame, per l’anno 2024 sono i seguenti:

 

anno 2024 = 1,02; anno 2023 = 1,04; anno 2022 = 1,17; anno 2021 = 1,21; anno 2020 = 1,22; anno 2019 = 1,22; anno 2018 = 1,24; anno 2017 = 1,25; anno 2016 = 1,25; anno 2015 = 1,26; anno 2014 = 1,26; anno 2013 = 1,26; anno 2012 = 1,29; anno 2011 = 1,33; anno 2010 = 1,35; anno 2009 = 1,36; anno 2008 = 1,42; anno 2007 = 1,47; anno 2006 = 1,51; anno 2005 = 1,55; anno 2004 = 1,64; anno 2003 = 1,70; anno 2002 = 1,76; anno 2001 = 1,80; anno 2000 = 1,86; anno 1999 = 1,89; anno 1998 = 1,92; anno 1997 = 1,96; anno 1996 = 2,03; anno 1995 = 2,09; anno 1994 = 2,15; anno 1993 = 2,20; anno 1992= 2,22; anno 1991 = 2,26; anno 1990 = 2,37; anno 1989 = 2,47; anno 1988 = 2,58; anno 1987 = 2,80; anno 1986 = 3,01; anno 1985 = 3,23; anno 1984 = 3,44; anno 1983 = 3,66 e anno 1982 = 3,87.

 

La suddetta modalità di determinazione della base imponibile si applica anche per gli immobili concessi in leasing: il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario (soggetto passivo IMU) tutti i dati necessari per il calcolo.

A seguito della richiesta di attribuzione della rendita catastale anche per i fabbricati del gruppo D devono applicarsi, in luogo dei richiamati criteri di valorizzazione, le modalità “ordinarie” di determinazione della base imponibile ai fini IMU, che va determinata prendendo a riferimento la rendita catastale rivalutata del 5%, cui sono applicati dei coefficienti dei moltiplicatori distinti per tipologia di immobile.

Il coefficiente moltiplicatore è pari a 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, a eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, per i quali è invece pari a 80.


23/05/24