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IRAP – Versamento acconti - Chiarimenti

Come noto i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020 (ossia nel 2019, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare), sono esclusi dal versamento:

  • del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 (2019, per i soggetti “solari”), fermo restando il versamento dell’acconto per il medesimo periodo di imposta;
  • della prima rata dell’acconto IRAP relativo al periodo di imposta successivo (2020, per i soggetti “solari). L’importo corrispondente alla prima rata dell’acconto è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per il 2020. (per un esame completo vedi ns. fisco news n. 67/2020 e 70/2020 e ns. circ. n. 33/2020).

Con riferimento al calcolo dell’acconto, si ricorda che, in linea generale, quest’ultimo è effettuato sulla base dell’imposta dovuta per l’anno precedente, al netto di detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto risultanti dalla relativa dichiarazione dei redditi (“metodo “storico”).

In alternativa, coloro che, per l’anno in corso, presumono di avere un risultato economico inferiore rispetto all’anno precedente possono ricorrere al metodo “previsionale”. In tal caso il calcolo viene effettuato sulla base dell’imposta presumibilmente dovuta per l’anno in corso, considerando, quindi, i redditi che il contribuente ipotizza di realizzare, nonché gli oneri deducibili e detraibili che dovrebbero essere sostenuti, i crediti d’imposta e le ritenute d’acconto.

Questa scelta può comportare la riduzione o il non pagamento dell’acconto, ma, al contempo, espone il contribuente al rischio di effettuare i versamenti in acconto in misura inferiore rispetto a quanto realmente dovuto e l’eventuale successiva applicazione di sanzioni e interessi sulla differenza non versata.

In merito all’ applicazione di sanzioni e interessi, si ricorda che, solo per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (2020, per i soggetti solari), è prevista la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di insufficiente versamento delle somme dovute a titolo di acconto, se l’importo versato non è inferiore all’ottanta per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso.

Con riguardo alla prima rata dell’acconto IRAP, il versamento di quest’ultimo è escluso in misura pari al:

  • 40% dell’acconto complessivamente dovuto, per i soggetti estranei agli ISA;
  • 50% dell’acconto complessivamente dovuto, per i soggetti ISA.

Il contribuente che sceglie il metodo “storico” deve, quindi, versare il secondo acconto pari al 60% (ovvero al 50% se applica gli Isa) e l’eventuale saldo da calcolare al netto del primo acconto “figurativo” e del secondo acconto corrisposto.

Se, invece, utilizza il metodo “previsionale”, è tenuto a versare il secondo acconto pari al 60% (ovvero al 50% se applica gli Isa) dell’imposta complessiva presumibilmente dovuta per il periodo d’imposta 2020 e l’eventuale saldo da determinare al netto del primo acconto “figurativo” e del secondo acconto corrisposto.

In entrambe le ipotesi (metodo storico o metodo previsionale), il primo acconto “figurativo” non può mai eccedere il 40 per cento (ovvero il 50 per cento) dell’importo complessivamente dovuto a titolo di IRAP per il periodo d’imposta 2020, calcolato, in linea generale, secondo il metodo storico sempreché quest’ultimo non sia superiore a quanto effettivamente da corrispondere.

Infine, con riferimento alla suddetta non applicazione delle sanzioni, è stato chiarito che la disposizione, da un punto di vista oggettivo, oltre alle imposte espressamente individuate dalla norma (IRPEF, IRES e IRAP), si applica anche:

  • all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari;
  • alla cedolare secca sul canone di locazione, all’imposta dovuta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) o sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) (Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 27 del 19 ottobre 2020).

22/10/20