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IRAP non versata – Proroga – Comunicato stampa del MEF n. 87 del 30 aprile 2021 - Attività di riscossione da parte dell’Amministrazione finanziaria - Proroga – Comunicato del MEF n. 88 del 30 aprile 2021

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha pubblicato sul proprio portale:

⇒  il comunicato stampa n. 87 del 30 aprile 2021, che prevede l’emanazione di una prossima norma contenente la proroga dal 30 aprile 2021 al 30 settembre 2021 del termine di pagamento dell’IRAP non versata per l’errata applicazione dell’esonero previsto dal cd. decreto “Rilancio” (art. 24, D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/202) in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche.

Si ricorda che il citato decreto “Rilancio” aveva disposto che i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020 (ossia nel 2019, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare), erano esclusi dal versamento:

  • del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 (2019, per i soggetti “solari”), fermo restando il versamento dell’acconto per il medesimo periodo di imposta,
  • della prima rata dell’acconto IRAP relativo al periodo di imposta successivo (2020, per i soggetti “solari”). La suddetta disposizione, per espressa previsione normativa, si applicava nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final, recante il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche. Per il mancato pagamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020 (ai sensi del citato art. 24, D.L. n. 34/2020), nell’ipotesi in cui tali somme avrebbero, invece, dovuto essere corrisposte per il mancato rispetto dei limiti comunitari, il cd. decreto “Agosto” (art. 42-bis, D.L. n. 104/2020, convertito dalla L. n.126/2020) aveva previsto la possibilità di pagare l’imposta non versata, anziché al 30 novembre 2020, al 30 aprile 2021, senza applicazioni di sanzioni, né interessi.

⇒  il comunicato stampa n. 88 del 30 aprile 2021, che annuncia che è in corso di definizione il provvedimento normativo che differirà al 31 maggio 2021, anziché il 30 aprile 2021, il termine di sospensione delle attività di riscossione da parte dell’amministrazione finanziaria.

In particolare:

  • sarà sospeso fino al 31 maggio 2021 l’invio di nuove cartelle e la possibilità per l’Agenzia di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti;
  • i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2021.

Come noto, la norma di riferimento è l’art. 68, D.L. n. 18/2020 (il c.d. decreto “Cura Italia”) che aveva sospeso i termini, scadenti dall’8 marzo al 31 maggio 2020, per il versamento di somme derivanti da:

♦ cartelle di pagamento;

♦ accertamenti esecutivi;

♦ accertamenti esecutivi doganali;

♦ ingiunzioni fiscali degli enti territoriali;

♦ accertamenti esecutivi degli enti locali.

Per questi atti era stato previsto che i versamenti oggetto di sospensione fossero effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Inoltre, il citato decreto “Cura Italia” aveva disposto che i termini delle sospensioni decorrevano dalla data del 21 febbraio 2020 per le persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al D.P.C.M. 1° marzo 2020 (c.d. prima zona rossa), e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, sempre alla data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa.

La suddetta disposizione, con il perdurare della situazione emergenziale, è stata successivamente prorogata più volte ad opera degli altri decreti anti Covid succedutisi nei mesi seguenti sino ad arrivare all’ultima proroga contenuta nel c.d. decreto “Sostegni”, che ha stabilito al 30 aprile 2021 il termine ultimo di sospensione dell’attività di riscossione (art. 4, D.L. n. 41/2021).

Rottamazione e “saldo e stralcio”

Per il versamento delle rate della rottamazione e del saldo e stralcio resta confermato il 31 luglio 2021 per le rate scadute nell’anno 2020 ed il 30 novembre 2021 per le rate dell’anno 2021.

Sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione

Con il comunicato stampa in esame, il MEF ha annunciato che sarà prorogato al 31 maggio 2021 il termine finale della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza (art. 152, comma 1, D.L. n. 34/2020, convertito dalla L: n. 77/2020, il cd. decreto “Rilancio”).


03/05/21