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ISA: approvate le comunicazioni di anomalia per il triennio 2016-2018

L’Agenzia delle Entrate ha approvato diverse tipologie di anomalia nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore e degli ISA per il triennio 2016-2018.

In base all’Allegato 1 al provvedimento in esame, le anomalie interessano:

  • imprese in contabilità ordinaria con gravi e ripetute incoerenze nella gestione del magazzino;
  • soggetti che presentano squadrature tra i dati indicati in REDDITI 2019 e quelli riportati nei modelli per l’applicazione degli ISA per importi superiori a 2.000 euro;
  • soggetti che si sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore/ISA per il triennio 2016–2018 indicando nel modello REDDITI “Periodo di non normale svolgimento dell’attività” (con esclusione di quelli che risultano in liquidazione alla data di elaborazione delle comunicazioni);
  • imprese dei servizi o del commercio che hanno indicato, per il 2018, il valore delle rimanenze finali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale;
  • imprese che esercitano trasporto di merci su strada e servizi di trasloco con incongruenze, per il 2018, tra l’ISA presentato e i dati indicati ai fini dell’applicazione dello stesso;
  • soggetti che svolgono attività ausiliarie dei servizi finanziari e assicurativi che presentano, per il 2018, incongruenze tra l’ISA presentato e il quadro dei dati contabili;
  • imprese che presentano per il 2018 incongruenze tra l’ISA presentato e le modalità di svolgimento delle attività dichiarate (limitatamente agli intermediari del commercio);
  • contribuenti che hanno dichiarato di esercitare l’attività sotto forma di cooperativa, anche a mutualità prevalente, e risultano assenti nel relativo Albo;
  • soggetti che, per i periodi d’imposta 2016, 2017 e 2018, hanno indicato nel modello REDDITI la causa di esclusione “1 – Inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta”;
  • soggetti che operano in forma individuale e che, per il periodo 2018, hanno dichiarato nel frontespizio del modello ISA la condizione di “Lavoro dipendente a tempo pieno o parziale” e tale informazione non trova riscontro con l’analoga dichiarata nella CU 2019;
  • soggetti che operano in forma individuale che, per il periodo 2018, hanno dichiarato nel frontespizio del modello ISA la condizione di “Pensionato” e tale informazione non trova riscontro con l’analoga dichiarata nella CU 2019;
  • professionisti che, per il periodo 2018, hanno indicato nel quadro G del modello ISA il massimo valore tra i compensi dichiarati (G01) e il volume d’affari (G16) inferiore, per almeno 2.000 euro, rispetto alle somme imponibili percepite desunte dalla CU 2019;
  • professionisti che, per il 2018, hanno dichiarato nel Quadro C – Elementi specifici dell’attività del modello ISA un numero complessivo di incarichi inferiore rispetto a quello desumibile dalla CU 2019.

Comunicazioni disponibili nel Cassetto fiscale

Le comunicazioni sono messe a disposizione nel Cassetto fiscale del contribuente, accessibile anche dagli intermediari incaricati muniti di delega.

Le comunicazioni sono anche trasmesse via Entratel all’intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi e se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle.

La disponibilità della comunicazione nel Cassetto fiscale è annunciata, per i soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia, da un avviso personalizzato nell’area autenticata e inviato via mail e/o SMS ai recapiti indicati.

A fronte della comunicazione, sarà possibile fornire chiarimenti e precisazioni utilizzando il software che sarà reso disponibile dall’Agenzia. Anche tali risposte, inviate direttamente o tramite l’intermediario, saranno rese disponibili nel Cassetto fiscale.

Se sono ravvisati errori od omissioni a seguito dell’anomalia segnalata, questi potranno essere regolarizzati presentando una dichiarazione integrativa, comprensiva della comunicazione dei dati rilevanti corretta, beneficiando del ravvedimento operoso per la riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione della violazione (Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 15 novembre 2021).


16/11/21