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ISA: definite le condizioni per l’accesso ai benefici del regime premiale

Come noto, il regime premiale ISA contempla alcuni benefici fiscali applicabili al raggiungimento di determinati punteggi di affidabilità fiscale, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi in dichiarazione.

Soggetti interessati

Il regime premiale è applicabile se per l'attività esercitata è previsto uno specifico ISA e se lo stesso è applicato dal contribuente.

Conseguentemente, sono esclusi i contribuenti che, per il periodo d'imposta interessato:

  • non presentano il modello ISA in presenza di una causa di esclusione;

oppure

  • presentano il modello solo per fini statistici o ai fini dell'acquisizione dei dati necessari all'elaborazione futura degli ISA.

Svolgimento di più attività

Se sono conseguiti sia redditi d'impresa sia redditi di lavoro autonomo, l'accesso al regime premiale è possibile se:

  • il contribuente applica, per entrambe le categorie reddituali, i relativi ISA, ove previsti;
  • il punteggio di ogni ISA, anche sulla base di più periodi d'imposta, è pari o superiore a quello minimo individuato per l'accesso al beneficio.

Inoltre, si ricorda che:

  • se per una delle due attività non risulta approvato uno specifico ISA, il contribuente che consegue, con riferimento ad un periodo d'imposta, sia redditi di impresa sia redditi di lavoro autonomo, accede al premiale purché, in relazione all'attività soggetta ad ISA, emerga un punteggio di affidabilità pari o superiore a quello individuato con riferimento a ciascun beneficio,
  • se per una delle due attività è dichiarata una causa di esclusione, non è possibile accedere ai benefici, in quanto non risultano applicati, per entrambe le categorie reddituali, gli ISA approvati;
  • se una delle attività svolte non è produttiva di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, il contribuente può comunque beneficiare del regime premiale per l'attività soggetta ad ISA.

Benefici fruibili periodo d’imposta 2021

Per il periodo d'imposta 2021, il regime premiale prevede l'applicabilità dei benefici di seguito indicati.

Ove il risultato di affidabilità sia pari almeno a 8 per il periodo d’imposta 2021, il contribuente può accedere ai seguenti benefici del regime premiale:

  • esonero dal visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui relativi all’IVA, maturati nell’annualità 2022, a 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette, maturati nel periodo 2021, a 20.000 euro annui relativi all’IRAP, maturati nel periodo 2021;
  • esonero dal visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri del 2023, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui;
  • esonero dal visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA maturato per l’anno d’imposta 2022, per crediti d’importo non superiore a 50.000 euro annui;
  • esonero dal visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno d’imposta 2023, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui.

Ove il risultato di affidabilità sia pari almeno a 9, tanto per il solo 2021, quanto come media semplice dei livelli di affidabilità 2020 e 2021, il contribuente può accedere anche ai seguenti benefici del regime premiale:

  • esclusione dalla disciplina delle società non operative;
  • esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo con riferimento al 2021, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Ove il risultato di affidabilità è pari almeno a 8,5 per il 2021, oppure a 9 come media semplice dei livelli di affidabilità 2020 e 2021, il contribuente può beneficiare dell’esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici.

L’anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento con riferimento al reddito d’impresa e di lavoro autonomo è riconosciuta ai contribuenti con un risultato di affidabilità almeno pari a 8 per il medesimo periodo di imposta.

Il regime premiale è applicabile se per l’attività esercitata o per quella esercitata in misura prevalente, in caso di esercizio di più attività d’impresa o più attività di lavoro autonomo è previsto uno specifico ISA e se lo stesso è applicato dal contribuente.

Conseguentemente, ne risultano esclusi i contribuenti che, per il periodo d’imposta interessato:

  • non presentano il modello ISA in presenza di una causa di esclusione;
  • oppure presentano il modello solo per fini statistici, o ai fini dell’acquisizione dei dati necessari all’elaborazione futura degli ISA.

Se sono conseguiti sia redditi d’impresa sia redditi di lavoro autonomo, l’accesso al regime premiale è possibile se:

  • il contribuente applica, per entrambe le categorie reddituali, i relativi ISA, ove previsti;
  • il punteggio di ogni ISA, anche sulla base di più periodi d’imposta, è pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso al beneficio.

(Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 27 aprile 2022).


29/04/22