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ISA: definite le condizioni per l’accesso ai benefici del regime premiale

Come noto, il regime premiale ISA prevede alcuni benefici fiscali applicabili al raggiungimento di determinati punteggi di affidabilità fiscale, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi in dichiarazione.

Soggetti interessati

Il regime premiale è applicabile solo se per l'attività esercitata (o per quella esercitata in misura prevalente, in caso di esercizio di più attività d’impresa o più attività di lavoro autonomo) è previsto uno specifico ISA e se lo stesso è applicato dal contribuente.

Conseguentemente, sono esclusi i contribuenti che, per il periodo d'imposta interessato:

  • non presentano il modello ISA in presenza di una causa di esclusione;
  • presentano il modello solo per fini statistici o ai fini dell'acquisizione dei dati necessari all'elaborazione futura degli ISA.

Svolgimento di più attività

Se sono conseguiti sia redditi d'impresa sia redditi di lavoro autonomo, l'accesso al regime premiale è possibile se:

  • il contribuente applica, per entrambe le categorie reddituali, i relativi ISA, ove previsti;
  • il punteggio di ogni ISA, anche sulla base di più periodi d'imposta, è pari o superiore a quello minimo individuato per l'accesso al beneficio.

Benefici fruibili per il periodo d’imposta 2022

Per il periodo d'imposta 2022, il regime premiale prevede l'applicabilità dei benefici di seguito indicati.

Ove il risultato di affidabilità sia pari almeno a 8 per il periodo d’imposta 2022, oppure almeno a 8,5 come media semplice dei livelli di affidabilità 2021 e 2022, il contribuente può accedere ai seguenti benefici del regime premiale:

  • esonero dal visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui relativi all’IVA, maturati nell’annualità 2023, a 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette, maturati nel periodo 2022, a 20.000 euro annui relativi all’IRAP, maturati nel periodo 2022;
  • esonero dal visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri del 2024, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui;
  • esonero dal visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA maturato per l’anno d’imposta 2023, per crediti d’importo non superiore a 50.000 euro annui;
  • esonero dal visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno d’imposta 2024, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui.

Ove il risultato di affidabilità sia pari almeno a 9, tanto per il solo 2022, quanto come media semplice dei livelli di affidabilità 2021 e 2022, il contribuente può accedere anche ai seguenti benefici del regime premiale:

  • esclusione dalla disciplina delle società non operative;
  • esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo con riferimento al 2022, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Ove il risultato di affidabilità è pari almeno a 8,5 per il 2022, oppure a 9 come media semplice dei livelli di affidabilità 2021 e 2022, il contribuente può beneficiare dell’esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici.

Il raggiungimento di un livello di affidabilità fiscale pari a 8 per il periodo d’imposta 2022, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi in dichiarazione, consente di ridurre di un anno i termini di accertamento con riferimento ai redditi d’impresa e di lavoro autonomo.

(Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 27 aprile 2023)


28/04/23