ISA: periodo d’imposta 2022 – Chiarimenti – Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 12 del 1° giugno 2023
L’Agenzia delle entrate ha pubblicato la circolare n. 12 del 1° giugno 2023, recante.” Indici sintetici di affidabilità fiscale – periodo d’imposta 2022”.
Con la circolare in esame l’Agenzia delle entrate fornisce una panoramica di tutti gli interventi che negli ultimi mesi hanno modificato direttamente o indirettamente la disciplina degli Isa con atti e documenti normativi (leggi, decreti ministeriali, provvedimenti, istruzioni alla modulistica dichiarativa) ovvero degli elementi di novità contenuti nel software di calcolo o relativi alle modalità di trasmissione degli indicatori, al fine di favorirne una corretta applicazione in sede di dichiarazione dei redditi relativi al periodo d’imposta 2022.
Gli interventi normativi
La circolare in esame evidenzia le modifiche introdotte dal D.L. n. 73/2022 (il cd. decreto “Semplificazioni”).
Modifica dei termini per l’approvazione della modulistica
L’art. 11 del citato decreto dispone la modifica dei termini per l’approvazione dei modelli per la presentazione delle dichiarazioni per le imposte sui redditi e Irap che, da quest’anno, devono essere approvati, non più entro fine gennaio, ma entro fine febbraio dell’anno in cui i modelli stessi devono essere utilizzati.
Lo spostamento di tale termine incide anche sui tempi di approvazione della modulistica specifica per la comunicazione dei dati ai fini dell’applicazione degli Isa, che sono parte integrante dei modelli Redditi.
Emergenza sanitaria
L’art. 24 del citato decreto prevede l’estensione anche all’anno 2022 delle attività finalizzate a elaborare specifiche metodologie correttive che tengano conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19, nonché a individuare possibili ulteriori ipotesi di esclusione dall’applicazione degli Isa.
L’Agenzia delle entrate precisa che tale disposizione stabilisce che gli Indici siano approvati con decreto ministeriale non più entro il 31 dicembre del periodo d’imposta per il quale sono applicati, ma entro il mese di marzo del periodo d’imposta successivo.
Inoltre, le eventuali integrazioni degli stessi, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, possono essere approvate entro il mese di aprile e non più entro il mese di febbraio del periodo d’imposta successivo a quello per il quale sono applicate.
E’ stato introdotto un ulteriore effetto premiale per i soggetti a cui si applicano gli Isa, prevedendo che i ricorrenti con “bollino di affidabilità fiscale” siano esonerati dalla prestazione della garanzia cui, normalmente, è subordinata la sospensione dell’atto impugnato; la norma specifica che i soggetti ricorrenti con “bollino di affidabilità fiscale” sono i contribuenti soggetti alla disciplina degli Isa, ai quali sia stato attribuito un punteggio di affidabilità pari ad almeno 9 negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi siano disponibili (art. 2, L. n.130/2022).
La revisione straordinaria degli Isa in applicazione
Occorre evidenziare che gli specifici correttivi introdotti per gli Isa2023 dal D.M. del 28 aprile 2023 hanno una portata più ampia rispetto ai soli fenomeni causati dal Covid, in quanto considerano anche gli effetti economici conseguenti alle tensioni geopolitiche, all’aumento del prezzo dell’energia, degli alimentari e delle materie prime, nonché all’andamento dei tassi di interesse verificatisi nel 2022.
La metodologia utilizzata per l’elaborazione di correttivi straordinari per il 2022 (a differenza di quella elaborata per il periodo d’imposta precedente che analizzava la contrazione dei ricavi/compensi) si basa sulla misura della contrazione dei margini, sia individuali che settoriali (calcolati come rapporto tra le variabili ricavi/compensi e i costi intermedi), subita da ciascun contribuente nel 2022 rispetto al 2021 o al 2019 (considerato in media con il 2021, se più favorevole).
Cause di esclusione
Con il citato D.M. del 28 aprile 2023 è stata individuata un’ulteriore causa di esclusione destinata ai contribuenti che hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2021; tale esclusione appare coerente con l’impianto metodologico sulla base del quale sono stati individuati i correttivi straordinari che utilizza, quale misura per determinare la portata del correttivo, la contrazione dei margini (individuali e settoriali) subita dagli operatori economici nel periodo d’imposta 2022 rispetto al periodo di imposta 2021; l’accesso a tali correttivi non sarebbe, infatti, possibile per quei contribuenti per i quali la contrazione in argomento non risultasse misurabile.
La dichiarazione
Al fine di agevolare il corretto adempimento dichiarativo a carico dei contribuenti, l’Agenzia delle entrate evidenzia, in tre specifici capitoli, gli elementi più salienti relativi alle attività da porre in essere.
Si tratta, in particolare, dei seguenti temi:
- modelli Isa2023,
- variabili precalcolate,
- software di calcolo IltuoIsa2023.
In relazione alle tre tematiche viene, altresì, posta l’attenzione su alcune soluzioni finalizzate a ridurre l’onere correlato all’adempimento dichiarativo degli Isa.
In particolare:
- per i modelli, è evidenziato che nel Quadro A – Personale, è stata modificata la descrizione del rigo A02, con l’obiettivo di semplificare la modulistica dichiarativa e conferire una maggiore flessibilità rispetto ad eventuali mutamenti dello scenario normativo. Inoltre, l’Agenzia delle entrate segnala che, a seguito delle modifiche apportate alla classificazione europea delle attività economiche Nace e in previsione delle modifiche che saranno apportate alla classificazione Ateco 2007, si è reso necessario integrare i modelli di alcuni Isa con l’inserimento di nuove informazioni nel quadro E “Dati per la revisione”;
- per le precalcolate, sono ricordate le modalità di acquisizione e consultazione di tali informazioni;
- per il software attraverso una specifica funzionalità di vera e propria precompilazione (già introdotta negli anni precedenti) è possibile importare i dati contabili direttamente da Redditionline, riducendo così l’onere compilativo a carico dei contribuenti.
07/06/23