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IVA - Trattamento del prestito o distacco di personale – Legge n. 166 del 14 novembre 2024

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2024 è stata pubblicata la legge n. 166 del 14 novembre 2024, recante:” “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”.

Il cd. decreto “Salva infrazioni” è stato convertito in legge.

Di seguito si illustra esclusivamente la disposizione di carattere fiscale introdotta in sede di conversione in legge.

Trattamento del prestito o distacco di personale agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto (art. 16-ter)

È abrogata la disposizione in base alla quale: “Non sono da intendere rilevanti ai fini dell’IVA i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo” (art.8, co. 35, L. n. 67/1988).

Dall’abrogazione del citato comma 35 consegue che il distacco o il prestito di personale resta assoggettato all’IVA.

La nuova disposizione si applica ai distacchi/prestiti di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Il suddetto intervento legislativo deriva dalla necessità di rendere le disposizioni nazionali conformi con il pronunciamento, sul tema, della Corte di Giustizia Ue.

Con la sentenza dell’11 marzo 2020, causa C-94/19, i giudici unionali hanno ritenuto incompatibile con la direttiva 2006/112/Ce la norma italiana secondo cui non hanno rilevanza ai fini IVA le prestazioni di distacco del personale, in assenza di un differenziale tra l’importo riaddebitato e il costo del personale sostenuto (c.d. “mark up”) dalla società distaccante.

Per la Corte Ue il distacco del personale configura una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA, ricorrendo il requisito di onerosità dell’operazione ed essendo presente “un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto”.

In tale sede, è stata demandata al giudice del rinvio la valutazione se il pagamento delle somme da parte della società distaccataria configuri un effettivo corrispettivo riferito all’avvenuto distacco del personale e se il pagamento di tale somma sia una condizione affinché il distacco sia posto in essere.

In quel caso si dovrebbe concludere che sussista un “nesso diretto” tra le due controprestazioni.

Come indicato anche nel dossier del Senato, in ossequio al principio del legittimo affidamento, sono fatti salvi i comportamenti pregressi adottati dai contribuenti, anteriormente alla data indicata: “sia nel caso in cui abbiano applicato l’IVA in conformità alla citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea; sia nel caso in cui non abbiano applicato l’IVA in base alla normativa interna al tempo vigente”. Come precisa la Relazione illustrativa, però, la salvaguardia ivi prevista “non pregiudica gli accertamenti divenuti definitivi”.


28/11/24