IVA erroneamente addebitata – Detrazione - Art. 6, co. 6, D.lgs. n. 471/97
Come noto, chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, è punito con la sanzione amministrativa pari al novanta per cento dell'ammontare della detrazione compiuta.
In caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione, il cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro.
La restituzione dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale (art. 6, co. 6, D.lgs. n. 471/97).
Con la risoluzione in esame sono stati forniti chiarimenti in merito all’ambito applicativo della suddetta norma.
In particolare, l’Agenzia delle entrate ha richiamato la sentenza della Corte di Cassazione del 3 novembre 2020, n. 24289, con la quale è stato chiarito che il cessionario/committente non ha diritto alla detrazione dell'IVA erroneamente corrisposta in riferimento ad un’operazione non imponibile (ovvero, in riferimento ad un'operazione esente); il diritto alla detrazione spetta solo se l’errore commesso dal cedente/prestatore riguarda l'applicazione di un'aliquota maggiore rispetto a quella dovuta.
Pertanto, alla luce dell’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione è possibile distinguere due tipologie di condotte illecite, in relazione a ciascuna delle quali sono previste due diverse sanzioni:
- una sanzione fissa (compresa fra 250 euro e 10.000 euro) per il cessionario/committente in caso di applicazione dell'IVA in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente/prestatore, fermo restando il diritto del medesimo cessionario/committente alla detrazione;
- una sanzione pari al 90% dell'ammontare della detrazione illegittimamente compiuta dal cessionario/committente negli altri casi in cui l'imposta è stata assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa.
Qualora il cessionario/committente abbia pagato al cedente/prestatore e, di conseguenza, abbia detratto l'IVA addebitatagli per errore in fattura, pur trattandosi di operazioni esenti o non imponibili, deve essere, dunque, irrogata la sanzione proporzionale di cui alla suddetta lett. b), previo recupero dell'IVA indebitamente detratta.
04/08/21