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IVA: spetta la detrazione IVA anche senza avvio dell’attività

La consolidata giurisprudenza di legittimità (vedi da ultimo Cass. 3 ottobre 2018 n. 23994) ha affermato che, ai fini della detrazione dell’IVA, devono essere considerate anche le operazioni di natura meramente preparatoria, necessarie a consentire l’avvio dell’attività economica del soggetto passivo, indipendentemente dall’effettivo successivo svolgimento dell’attività stessa.

È onere, tuttavia, del soggetto passivo dimostrare l’effettiva e concreta riferibilità alle operazioni attive degli acquisti di beni e servizi effettuati, tenendo conto della natura di detti beni e servizi, nonché del tempo intercorso tra l’acquisto e l’impiego (vedi Cass. 16 luglio 2020 n. 15239).

Il suddetto principio è stato anche delineato dalla giurisprudenza comunitaria, secondo cui “il diritto a detrazione, una volta nato, rimane acquisito anche se, successivamente, l’attività economica prevista non è stata realizzata e, pertanto, non ha dato luogo ad operazioni soggette ad imposta o il soggetto passivo non ha potuto utilizzare i beni o i servizi che hanno dato luogo a detrazione nell’ambito di operazioni imponibili a causa di circostanze estranee alla sua volontà” (Corte di Giustizia Ue 17 ottobre 2018, causa C-249/17).

Nella fattispecie in esame, una società, in qualità di conduttore, ha sottoscritto un contratto di locazione di un immobile a uso alberghiero, sostenendo i costi di ristrutturazione dell’edificio stesso, in quanto riaddebitati, con applicazione dell’IVA, dal locatore.

Il contratto con la società proprietaria dell’immobile, tuttavia, è stato risolto due anni dopo la stipula, a causa del mancato rispetto del termine di consegna del bene da parte della società proprietaria.

Di conseguenza, la prospettata attività alberghiera non può essere avviata e per la società conduttrice, non avendo mai realizzato operazioni attive ai fini IVA, si pone il problema della detraibilità dell’imposta e della conseguente possibilità di chiedere a rimborso il credito IVA maturato.

L’Agenzia delle Entrate riconosce la detraibilità dell’imposta assolta, ai sensi dell’art. 19, co. 1, D.P.R. n. 633/1972, per cui il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile.

Il diritto alla detrazione sorge e può essere esercitato fin dal momento dell’acquisizione dei beni e dei servizi, anche ammortizzabili (detrazione immediata) (vedi C.M. n. 328/1997).

L’Agenzia delle entrate precisa che il soggetto passivo non deve attendere l’effettiva utilizzazione dei beni e dei servizi nella propria attività per stabilire se gli spetta e in quali termini il diritto alla detrazione, essendo a tal fine sufficiente che i beni ed i servizi siano destinati a essere utilizzati in operazioni che danno diritto alla detrazione.

I principi sopra descritti trovano un limite nella verifica, da effettuare caso per caso, che la natura dei beni e dei servizi acquistati sia coerente rispetto all’attività effettivamente esercitata o delineata dal soggetto passivo.

L’Amministrazione finanziaria si esprime, in via ufficiale, per la prima volta sulla spettanza del diritto alla detrazione anche in assenza di operazioni attive realizzate, ma solamente progettate.

Nella fattispecie in esame, premesso che occorre una valutazione analitica delle circostanze di fatto, non ammissibile in sede di risposta a interpello, mediante la quale verificare l’assenza di abusi della disciplina della detrazione IVA, l’Amministrazione finanziaria sostiene che spetta il diritto alla detrazione e, al ricorrere dei presupposti del diritto al rimborso, dell’IVA assolta sugli acquisti propedeutici all’avvio della dichiarata attività alberghiera e delle conseguenti operazioni attive soggette a IVA (Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 584 del 14 settembre 2021).


16/09/21