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Il verificarsi della causa di estinzione rende possibile l’emissione della nota di credito

L’Agenzia delle Entrate, richiamando la propria prassi precedente (ris. n. 449/2008) e il principio di diritto 6 agosto 2021 n. 11, ha confermato che il cedente o prestatore, che abbia emesso fattura e assolto l’obbligo di pagamento dell’IVA in relazione a un’operazione, ha diritto di emettere la nota di variazione in diminuzione e di detrarre l’imposta al verificarsi di una causa di estinzione del contratto sottostante; ciò, senza che sia necessario un formale atto di accertamento (negoziale o giudiziale) del verificarsi dell’anzidetta causa di risoluzione.

 Nella fattispecie in esame, un soggetto passivo riteneva di poter attendere, per l’emissione della nota di credito, sino alla data della sentenza che avrebbe definito la lite con la controparte nei cui confronti era stata originariamente emessa fattura.

L’Agenzia delle Entrate afferma, però, che, nel caso di specie, il presupposto per l’emissione della nota di credito si è verificato per effetto del decorso del termine di cui all’art. 1454 c.c. (secondo cui “Alla parte inadempiente l’altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s’intenderà senz’altro risoluto”) (Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 544 dell’11 agosto 2021).


31/08/21