Imposta di bollo: se l’Agenzia ha già comunicato il mancato pagamento del bollo non è possibile il ravvedimento; la nuova procedura di recupero dell’imposta sulle e-fatture prevede la riduzione della sanzione a un terzo
In merito all’omesso versamento dell’imposta di bollo, se dovuta, sia per le fatture cartacee, elettroniche extra SdI o elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Interscambio, l’Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti.
Chi non corrisponde, in tutto o in parte, l’imposta di bollo dovuta sin dall’origine è soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa dal 100% al 500% dell’imposta o della maggiore imposta (art. 25, comma 1, D.P.R. n. 642/1972).
Per l’omesso versamento dell’imposta di bollo si applica una sanzione pari al 30% di ogni importo non versato (art. 13, D. Lgs. n. 471/1997).
L’imposta di bollo viene generalmente corrisposta mediante pagamento a intermediari convenzionati con l’Agenzia che rilasciano un contrassegno o in modalità virtuale, versando il tributo all’ufficio dell’Agenzia o ad altri uffici autorizzati, tramite conto corrente postale.
Per le fatture elettroniche trasmesse mediante Sistema di Interscambio, il pagamento dell’imposta relativa ai documenti emessi in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo e può essere eseguito mediante l’apposito servizio messo a disposizione dall’Agenzia, con addebito su conto corrente bancario o utilizzando il modello F24 (art.6, D.M. 17 giugno 2014).
Per le sanzioni, l’Agenzia delle entrate evidenzia come, qualora sia acconsentito l’assolvimento dell’imposta di bollo mediante contrassegno, esclusivamente per le fatture cartacee, per il mancato versamento si applica la sanzione dal 100 al 500% dell’imposta o della maggiore imposta (vedi citato art.25, comma 1, D.P.R. n. 642/1972).
Nel caso di assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale (art. 15, D.P.R. n. 642/1972) sia per le fatture cartacee sia per quelle emesse con sistemi elettronici e per le fatture elettroniche emesse attraverso il Sistema di Interscambio, l’omesso o insufficiente versamento viene punito con una sanzione amministrativa modulata secondo il momento in cui è rimossa la tardività, cioè pari:
- a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (1%), se il versamento è eseguito entro 15 giorni dalla scadenza del termine;
- al 15%, se il versamento è eseguito entro novanta giorni dalla scadenza;
- al 30%, se il versamento è eseguito oltre novanta giorni dalla scadenza (citato art. 13, D. Lgs. n. 471/1997).
Tale sanzione può essere oggetto di ravvedimento operoso.
Per le fatture trasmesse mediante SdI a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate, in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, comunica al soggetto passivo l’ammontare della sanzione di cui al citato art.13, D. Lgs. n.471/1997, come sopra indicata (1%, 15% o 30%, a seconda dei casi), ridotta a un terzo.
La riduzione si applica soltanto qualora la definizione avvenga entro trenta giorni dalla comunicazione (art. 12-novies, D.L . n. 34/2019).
La suddetta comunicazione, attraverso la quale l’Amministrazione finanziaria constata la violazione e comunica l’imposta, inibisce il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso.
Qualora, infine, il soggetto passivo non provveda ancora al pagamento del tributo, l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente procederà all’iscrizione a ruolo della sanzione in misura piena (Consulenza giuridica dell’Agenzia delle entrate n. 14 del 10 dicembre 2020).
15/12/20