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Imposta di bollo su fattura elettronica: procedura di versamento - Guida dell’Agenzia delle entrate

Come noto, è stato previsto che l’Agenzia delle Entrate, con procedure automatizzate, integri le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta e, nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta, comunichi al cedente/prestatore l’ammontare dell’imposta e della sanzione amministrativa dovuta nonché degli interessi dovuti (art. 12-novies,D.L. n. 34/2019, il cd. decreto “Crescita”, vedi ns. Fisco news n. 44/2019).

Con il D.M. 4 dicembre 2020, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha modificato le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche e individuato le procedure di recupero dell'imposta di bollo non versata.

In particolare, il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 4 febbraio 2021 ha definito:

  • le regole tecniche per l’integrazione delle fatture elettroniche che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, per le quali tuttavia il tributo risulti dovuto, nonché per la relativa consultazione ed eventuale modifica da parte dei contribuenti,
  • le modalità per la comunicazione, da parte dell’Amministrazione finanziaria, delle irregolarità, al fine del recupero dell’imposta dovuta e non versata.
  • le modalità per il recupero dell’imposta di bollo non versata e per l’irrogazione delle sanzioni. Al contribuente verrà trasmessa una comunicazione contenente il codice atto da riportare nel modello F24, le informazioni circa l’anomalia riscontrata e l’ammontare dell’imposta, della sanzione e degli interessi dovuti (per un esame completo vedi da ultimo ns. Fisco news n. 12/2021).

L'Agenzia delle Entrate in questi giorni ha aggiornato il portale "Fatture e Corrispettivi" per introdurre le nuove funzionalità relative alla consultazione e variazione dei dati per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

Inoltre, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato sul proprio sito una apposita e specifica guida.

In particolare, nella suddetta guida viene precisato che i soggetti passivi hanno a disposizione due distinti elenchi - Elenco A ed Elenco B - contenenti, rispettivamente, le e-fatture transitate via SdI nel primo trimestre 2021, che già recano l'assolvimento dell'imposta di bollo e quelle che, invece, non riportano l'indicazione del tributo, pur essendone soggette.

L'elenco B è modificabile e il contribuente avrà tempo sino al 30 aprile 2021 per comunicare all'Agenzia che, in relazione a uno o più dei documenti in esso contenuti, non risultano realizzati i presupposti per l'applicazione dell'imposta; entro la stessa data sarà possibile procedere all'integrazione dell'elenco con gli estremi delle fatture, non segnalate dall'Amministrazione finanziaria, per le quali il tributo risulta dovuto.

Ai fini del computo dell’importo dovuto per il trimestre di riferimento, vengono considerate le fatture elettroniche emesse nei confronti di privati in cui:

  • la data di consegna, indicata nella “ricevuta di consegna”, precede la fine del trimestre;
  • la data di messa a disposizione, riportata nella “ricevuta di impossibilità di recapito”, è antecedente rispetto alla fine del trimestre.

Per i documenti emessi nei confronti della Pubblica Amministrazione, saranno considerate le fatture:

  • consegnate e accettate dalla P.A. destinataria, per le quali la data di consegna indicata nella “ricevuta di consegna” precede la fine del trimestre;
  • consegnate e in “decorrenza termini” (qualora la P.A. non abbia notificato né l’accettazione, né il rifiuto), relativamente alle quali la data di consegna è precedente alla fine del trimestre;
  • non consegnate, per le quali la data di messa a disposizione (riportata nella “ricevuta di impossibilità di recapito”), è precedente alla fine del trimestre.

L’eventuale anticipazione del versamento del tributo in un periodo antecedente a quello di competenza, pur non costituendo una violazione, potrebbe comportare un’eventuale “squadratura” tra gli importi versati e quelli conteggiati dall’Amministrazione finanziaria, con la conseguente necessità di chiarire la differenza “con contatto presso l’Agenzia”.

Entro il 15 maggio verrà comunicato l’importo dell’imposta di bollo dovuta.

Il termine per il versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture emesse nel primo trimestre 2021 scadrà il 31 maggio 2021.


15/04/21