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Imposta di bollo virtuale – Dichiarazione integrativa “a favore” non applicabile

Con la risposta in esame, sono stati forniti chiarimenti in merito alle modalità a disposizione del contribuente per rimediare ad un errore commesso nella dichiarazione dell’imposta di bollo, quando questo errore abbia determinato uno svantaggio per il contribuente, avendo comportato il pagamento di un’imposta maggiore di quella effettivamente dovuta, ovvero determinato il riconoscimento di un credito inferiore a quello spettante.

Nel caso di specie, il contribuente, avendo l’autorizzazione al versamento dell’imposta di bollo in modo virtuale, aveva presentato nel 2022, in via telematica, la dichiarazione consuntiva dell’imposta dovuta nel 2021, che era stata, quindi, liquidata dall’Agenzia delle entrate entrate a saldo, determinando anche gli importi da versare in acconto per il 2022 e 2023.

Successivamente, a seguito di alcuni errori emersi nella dichiarazione, per effetto dei quali l’imposta dovuta per l’anno 2021 era risultata inferiore a quella indicata nella dichiarazione presentata, il contribuente avrebbe avuto diritto ad un maggior credito.

Preliminarmente, l’Agenzia delle entrate ricorda che l’art. 15 del DPR n. 642/72, ammette la possibilità di assolvere l’imposta di bollo “in modo virtuale”, su richiesta degli interessati, per determinati atti e documenti, definiti con appositi decreti ministeriali.

In particolare, la procedura per il pagamento del bollo virtuale si svolge nel seguente modo:

  • il soggetto interessato chiede una preventiva autorizzazione all’Agenzia delle entrate, presentando l’istanza unitamente da una dichiarazione contenente l’indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l’anno;
  • a partire dall’anno solare seguente il primo periodo di operatività del pagamento virtuale, il soggetto autorizzato, alle previste scadenze, presenta una dichiarazione contenente l’indicazione del numero di atti e documenti emessi nell’anno precedente, distinti per voce di tariffa, e degli altri elementi utili per la liquidazione dell’imposta;
  • sulla base dei dati desumibili dalla dichiarazione, l’Agenzia delle entrate liquida definitivamente a consuntivo l’imposta dovuta per l’anno precedente, imputando la differenza a debito o a credito alla rata bimestrale scadente a febbraio o a quella successiva;
  • la liquidazione definitiva, ragguagliata e corretta dall’ufficio in relazione a eventuali modifiche della disciplina o della misura dell’imposta, viene assunta come base per la liquidazione provvisoria per l’anno in corso.

Ciò premesso, secondo l’Agenzia delle entrate non è possibile presentare una dichiarazione sostitutiva “a favore”, ove la dichiarazione presentata sia errata “in danno” del dichiarante.

Si precisa come dalle istruzioni al modello di dichiarazione dell’imposta di bollo virtuale emerga che non è previsto un termine ultimo entro il quale inviare la dichiarazione sostitutiva.

Inoltre, sebbene la disciplina del ravvedimento operoso abbia portata generale, essa riguarda, però, la sola riduzione delle sanzioni applicabili in presenza di violazioni tributarie e, pertanto:

  • consente di correggere errori o omissioni che hanno determinato un minore debito d’imposta attraverso la presentazione di una dichiarazione sostitutiva entro il termine di decadenza dell’azione accertativa;
  • non può trovare applicazione nel caso di specie, in cui il contribuente intende correggere con tale strumento eventuali errori o omissioni commessi a proprio danno.

Infine, viene chiarito che in assenza di una previsione normativa specifica, la disciplina della dichiarazione integrativa a favore (art. 2, co. 8 e art. 8, co. 6-bis, DPR n. 322/98) non può trovare applicazione ai fini dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale, avendo la norma carattere tassativo ove individua il suo campo di applicazione limitandolo alle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive, dei sostituti d’imposta e dell’IVA.

Pertanto, nel caso esaminato, per recuperare l’imposta di bollo corrisposta in eccesso dall’istante per l’annualità 2021, è necessario chiedere il rimborso mediante apposita istanza, entro tre anni a decorrere il giorno in cui è stato effettuato il pagamento.

L’imposta pagata in eccesso non può essere compensata con i versamenti dell’imposta di bollo da effettuarne nel 2022.

(Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 350 del 19 giugno 2023)


21/06/23