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Imposte su giochi e scommesse sportive: compensabili con i crediti d’imposta edilizi

Come noto, per le ristrutturazioni edilizie è prevista, in luogo dell’utilizzo diretto dei crediti d’imposta, la possibilità di optare per la cessione del credito o dello sconto in fattura (art. 121, D.L. n. 34/2020, il cd. decreto “Rilancio”, convertito dalla L. n. 77/2020) e di utilizzare tali crediti d’imposta in compensazione.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di utilizzare in compensazione i suddetti crediti d’imposta, acquisiti tramite la cessione del credito, con alcune imposte indirette da versare mediante il modello F24-Accise.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile compensare i crediti d’imposta in esame acquisiti tramite cessione del credito con:

  • l’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse e l’imposta unica sui giochi (art. 4, D.P.R. n. 66/2002);
  • il prelievo erariale unico (PREU, art. 39, co. 13, D.L. n. 269/2003). (Risposte dell’Agenzia delle entrate nn. 394 e 395 del 25 luglio 2023).

Si ricorda che i suddetti crediti d’imposta derivanti da cessione del credito devono essere utilizzati da parte dei cessionari:

  • sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario e con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione;
  • a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione di cessione e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.

Per poter utilizzare i crediti ricevuti occorre che:

  • i cessionari e i fornitori confermino preventivamente l’esercizio dell’opzione, esclusivamente con le funzionalità disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate;
  • il modello F24 sia presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

La quota di credito d’imposta non utilizzata entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento non può essere fruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta.


28/07/23