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Imprese non energivore e non gasivore: entro il 30 novembre 2022 la comunicazione dai fornitori sui crediti d’imposta energia e gas

Come noto, sono riconosciuti:

  • un credito d’imposta per le imprese non energivore, cioè diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica (“energivore”), ma con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW; il credito d’imposta è pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto dell’energia elettrica effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022, e viene concesso qualora il “prezzo di riferimento” della stessa (calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi) abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;
  • un credito d’imposta a favore delle imprese non gasivore, cioè diverse da quelle a forte consumo di gas (“gasivore”); il credito d’imposta è pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato nel terzo trimestre 2022 - per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici - e viene concesso qualora il “prezzo di riferimento del gas naturale” (calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del MI-GAS pubblicati dal GME) abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019 (art. 6, D.L. n. 115/2022, il cd. decreto “Aiuti bis”, convertito dalla L. n. 142/2022).

Ai fini della fruizione dei suddetti contributi straordinari, ove l'impresa destinataria del contributo, nel secondo e terzo trimestre dell'anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel secondo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il terzo trimestre dell’anno 2022.

E’ stato disposto che l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del cd. decreto “Aiuti bis” sopra citato, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

ARERA con la delibera n. 474/2022 ha definito i contenuti minimi della comunicazione che i venditori devono inviare alle imprese di vendita richiedenti in tema di credito d’imposta, nonché le sanzioni in caso di mancata ottemperanza.

In particolare, la comunicazione riporta:

  • il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica;
  • nonché l’ammontare del credito di imposta spettante per il terzo trimestre del 2022.

Entro il 30 novembre 2022 le imprese non energivore e non gasivore possono ricevere, ove richiesta, la suddetta comunicazione dai propri fornitori.

E’ opportuno che le comunicazioni tra venditori e imprese avvengano per il tramite di posta elettronica certificata (PEC) ovvero con altra modalità con caratteristica di tracciabilità individuate dal venditore.

Resta fermo che la domanda al fornitore è una semplice opzione che, ove non effettuata, non fa venir meno il diritto al credito, ma consente, tuttavia, di semplificare alle imprese il calcolo del bonus.


15/11/22