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Interpello nuovi investimenti: chiarimenti – Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 7 del 28 marzo 2023

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 7/E del 28 marzo 2023, recante: “Nuovi chiarimenti in tema di interpello sui nuovi investimenti (articolo 2 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 147)”.

Si ricorda che l’interpello sui nuovi investimenti è un’istanza che gli investitori italiani o stranieri, che intendono effettuare nel territorio dello Stato importanti investimenti, con ricadute occupazionali, possono indirizzare all’Agenzia per il trattamento fiscale del loro piano e delle eventuali operazioni straordinarie che si ipotizzano per la sua realizzazione (art. 2, D. lgs. n. 147/2015, il cd. decreto “Internalizzazione”).

L’Agenzia delle entrate con la circolare in esame ha fornito le linee guida per le imprese, nazionali ed estere, che intendono utilizzare l’interpello nuovi investimenti e ottenere dal Fisco una risposta sul trattamento tributario da applicare al proprio piano di sviluppo in Italia.

In particolare, la suddetta circolare illustra tra i chiarimenti più rilevanti:

  • la nozione di investimento rilevante ai fini della presentazione dell’istanza,
  • le indicazioni operative,
  • i principali documenti che devono essere allegati per comprovare la sussistenza dei presupposti per l’ammissibilità dell’interpello,
  • i vantaggi collegati anche ad altri strumenti di collaborazione preventiva,
  • i termini per la risposta.

Di seguito si riportano solo alcune indicazioni contenute nella suddetta circolare, rinviando per un esame completo del testo al seguente link

Nozione di investimento rilevante

In merito alla nozione di investimento rilevante ai fini della presentazione dell'istanza, e con particolare riferimento al caso di investimenti consistenti in operazioni di acquisizioni di attivi o di partecipazione, viene chiarito che, se l'acquisizione riguarda un'entità estera, il vincolo con il territorio dello Stato può essere garantito dalla localizzazione in Italia dell'investitore, ferma restando la quantificazione puntuale del valore dell'investimento attraverso i dati del bilancio dell'acquirente residente e le ricadute occupazionali e i positivi effetti economici e sul gettito in Italia.

I rapporti con gli altri strumenti di tax compliance: adempimento collaborativo e accordi preventivi

Nella prospettiva di accrescere l’attrattività dello strumento, i contribuenti che presentano un interpello sui nuovi investimenti e, in relazione al medesimo business plan, intendono altresì stipulare un accordo preventivo correlato, usufruiscono di una “corsia preferenziale” dal punto di vista temporale, cioè l’ufficio competente conferisce priorità alla trattazione di queste ultime richieste, in deroga al criterio cronologico ordinariamente seguito.

I termini per la risposta

L’interpello sui nuovi investimenti prevede strutturalmente la presentazione unitaria di più quesiti, anche relativi a tipologie diverse di interpelli (interpretativi, probatori, anti-abuso e disapplicativi), che possono avere diversi livelli di complessità ricostruttiva e istruttoria. Ferma restando l’opportunità di una valutazione globale dell’investimento nei diversi profili fiscali da esso sollevati, l’investitore potrebbe avere interesse a una risposta anticipata su determinate questioni, la cui risoluzione appare particolarmente urgente.

Nell’ottica di favore per l’investimento cui è improntata l’intera disciplina, la configurazione unitaria dell’interpello non osta alla possibilità da parte dell’Ufficio di rispondere disgiuntamente ai quesiti oggetto dell’istanza, nei limiti in cui la complessità e l’autonomia del quesito stesso lo consentano, fermo restando che il termine ultimo per la risposta ai quesiti non evasi e per la formazione del silenzio-assenso rimane comunque quello di centoventi giorni.

Analogamente, anche in seguito alla presentazione della documentazione integrativa richiesta formalmente, la configurazione unitaria dell’interpello non osta alla possibilità da parte dell’Ufficio di rispondere disgiuntamente ai quesiti presentati, ove possibile, fermo restando che il termine ultimo per la risposta ai quesiti non evasi e per la formazione del silenzio-assenso rimane comunque quello di novanta giorni.

Ai fini dell’accesso al regime dell’adempimento collaborativo, per “risposta” resa dall’Agenzia delle entrate deve intendersi quella riferita a tutti i quesiti originariamente formulati dall’investitore con l’istanza di interpello: la risposta parziale, cioè fornita solo a parte dei quesiti posti, essendo stati gli altri oggetto di richiesta di documentazione integrativa da parte dell’Ufficio) non è, di per sé, idonea a consentire l’accesso al regime di cooperative compliance.


30/03/23