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Investimenti “Transizione 4.0”: come utilizzare il codice tributo “6936” sospeso

Come noto, l’Agenzia delle entrate ha sospeso temporaneamente l’utilizzo in compensazione di alcuni crediti per investimenti in beni strumentali nuovi.

In particolare, è stato sospeso il codice tributo 6936 per gli anni di riferimento 2023 e 2024 (risoluzione AE n. 19/2024).

Considerato che il suddetto codice tributo serve anche per la fruizione di crediti non interessati dal blocco, l’Agenzia delle entrate spiega come utilizzare il citato codice tributo nonostante il blocco.

In particolare, il suddetto codice tributo serve per i crediti d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati:

  • dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione (art. 1, co. 1056, L. n. 178/2020);
  • dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione (art. 1, co. 1057, L. n. 178/2020).

In entrambi i casi, se l’interconnessione del bene strumentale è avvenuta negli anni 2023 o 2024, è possibile utilizzare il relativo credito in compensazione indicando il codice tributo 6936 indicando, quale anno di riferimento, l’anno in cui è iniziato l’investimento, a prescindere dall’anno in cui questo si è concluso o da quello di interconnessione del bene strumentale.

Pertanto, per un credito maturato ai sensi del citato comma 1057, relativo a un investimento iniziato nel 2022 e terminato nel 2023, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2022”.

(FAQ dell’Agenzia delle entrate del 16 aprile 2024).


18/04/24