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Investimenti “Transizione 4.0”: riattivati i codici dei tax credit

Si ricorda che per fruire dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui agli allegati A e B alla Legge n. 232 del 2016 (articolo 1, commi da 1057 -bis a 1058 -ter, L. n. 178/2020) e dei crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica, nonché in attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica (articolo 1, commi 200, 201, 202, 203 quarto periodo, 203 -quinquies e 203 -sexies, L. n. 160/2019, legge di bilancio 2020), le imprese sono tenute a comunicare:

  • per gli investimenti dal 30 marzo 2024, la comunicazione preventiva (con l’importo complessivo degli investimenti che si intendono effettuare e la ripartizione del credito per la fruizione), aggiornando la comunicazione ex post al completamento degli investimenti;
  • per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024, la comunicazione consuntiva.

Si ricorda che la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 19/2024 ha temporaneamente sospeso i codici tributo per l’utilizzo in compensazione del bonus investimenti 4.0 in attesa dell’adozione del decreto del Ministero del Made in Italy che definisce le modalità di comunicazione per i suddetti crediti d’imposta.

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il decreto direttoriale del 24 aprile 2024, ha definito il contenuto e le modalità di invio della comunicazione riguardante l'ammontare complessivo degli investimenti “Transizione 4.0” che le imprese intendono effettuare ai fini dei relativi crediti di imposta.

L’Agenzia delle entrate con la risoluzione in esame ha riattivato i codici tributo per fruirne.

Le imprese che hanno validamente inviato la comunicazione in argomento possono adesso utilizzare in compensazione i crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, legge, n. 178/2020), e quelli per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica (articolo 1, commi 200, 201 e 202, legge n. 160/2019), indicando nel modello F24 i codici tributo 6936, 6937, 6938, 6939 e 6940, e come “anno di riferimento” l’anno di completamento dell’investimento agevolato riportato nella comunicazione stessa.

Nel caso in cui i crediti utilizzati in compensazione non trovino riscontro in quelli delle comunicazioni trasmessi dal Mimit all’Agenzia, i relativi modelli F24 saranno scartati.

Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 25 del 15 maggio 2024


22/05/24