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Ires premiale al 20%: istituiti i codici tributo

Come noto, è stata introdotta un’aliquota ridotta IRES (pari al 20%, la cd. IRES premiale) per le imprese che accantonano almeno l’80% dell’utile 2024, reinvestono una parte di tali utili in beni 4.0 e 5.0 ed effettuano nuove assunzioni, in presenza di determinate condizioni e nel rispetto di alcune clausole di salvaguardia.

L’IRES premiale si applica sul reddito d’impresa dichiarato per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, quindi per il periodo d’imposta 2025 per i soggetti “solari” (art. 1, co. da 436 a 444, L. n. 207/2024, legge di bilancio 2025).

L’Agenzia delle entrate ha istituti gli appositi codici tributo per consentire alle imprese interessate di effettuare correttamente i versamenti dell’imposta agevolata in esame.

Per il versamento con F24 devono essere utilizzati i nuovi codici:

  • 2048 – “IRES - articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 - Acconto seconda rata o in unica soluzione”,
  • 2049 – “IRES - articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 - Saldo”.

Gli identificativi devono essere inseriti nella sezione “Erario”, con l’indicazione dell’anno d’imposta nel campo “Anno di riferimento” (formato AAAA).

In caso di versamento rateale del saldo (codice 2049), il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” deve essere compilato nel formato “NNRR” dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento ed “RR” il numero complessivo delle rate; per il pagamento in unica soluzione, va indicato “0101”. 

(Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 57 del 17 ottobre 2025)


20/10/25