Istanze per il contributo a fondo perduto per attività chiuse e discoteche
Come noto, è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico, un “Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse” (art. 2, co. 1, D.L. n. 73/2021, il cd. decreto “Sostegni-bis”, convertito dalla L. n. 106/2021) con una dotazione di 140 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato a favorire la continuità delle attività economiche per le quali è stata disposta, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio e il 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della L. n. 106/2021, legge di conversione del D.L. n. 73/2021, il cd. decreto “Sostegni-bis”), la chiusura per un periodo complessivo di almeno 100 giorni in conseguenza delle misure restrittive adottate per fronteggiare l’emergenza COVID.
E’ stata, inoltre, disposta la destinazione prioritaria di una parte del predetto fondo a favore dei soggetti titolari di partita IVA la cui attività prevalente, individuata dal codice Ateco 2007 “93.29.10 – Discoteche, sale da ballo, nightclub e simili” risultava chiusa alla data del 23 luglio 2021 (art. 11, D.L. n. 105/2021). Con il provvedimento in esame l’Agenzia delle Entrate ha definito contenuto, modalità e termini di presentazione dell’istanza per il suddetto contributo a fondo perduto.
Il modello e le relative istruzioni sono reperibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
Contenuto dell’istanza
L’istanza, oltre ai dati identificativi del soggetto richiedente e del suo rappresentante legale, qualora si tratti di un soggetto diverso dalla persona fisica, contiene la dichiarazione dell’ammontare dei ricavi o compensi del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, l’IBAN del conto corrente intestato al codice fiscale del soggetto che ha richiesto il contributo e il codice fiscale dell’intermediario eventualmente delegato alla trasmissione.
L’istanza contiene anche le dichiarazioni relative all’eventuale superamento dei limiti degli aiuti di Stato e alla sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, come modificata dalla Comunicazione del 28 gennaio 2021 C(2021) 564.
Modalità di presentazione dell’istanza
Per ottenere il contributo, i soggetti interessati dovranno presentare, esclusivamente in via telematica, l’istanza dal 2 al 21 dicembre 2021 all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti.
La trasmissione telematica dei dati contenuti nell’istanza può essere eseguita mediante l’applicazione desktop telematico e può essere effettuata, per conto del soggetto richiedente, anche da parte di un intermediario delegato al servizio del “Cassetto fiscale” dell’Agenzia delle entrate oppure appositamente delegato con autodichiarazione nel presente modello.
A seguito della presentazione dell’istanza è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.
Qualora l’istanza è trasmessa da un intermediario, l’Agenzia delle entrate invia al richiedente che lo ha delegato una comunicazione contenente l’informazione che è stata trasmessa un’istanza o una rinuncia ad un’istanza precedentemente presentata.
Tale comunicazione è inviata mediante messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo presente nell’Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico; la medesima informazione è, altresì, messa a disposizione del soggetto richiedente dopo la presa in carico dell’istanza nella sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito” del portale “Fatture e Corrispettivi”.
In tal modo, se l’istanza o la rinuncia è trasmessa da un intermediario per conto del soggetto richiedente, quest’ultimo ne è informato.
Controlli dell’Agenzia delle entrate
Successivamente al termine di presentazione, l’Agenzia delle entrate effettua dei controlli con i dati dei dichiarativi presenti in Anagrafe Tributaria e determina il riparto delle risorse finanziarie stanziate nel seguente modo:
prioritariamente viene ripartito il contributo maggiorazione discoteche, proporzionalmente al rapporto tra le risorse finanziarie ad esso destinate (20 milioni di euro) e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti con le istanze che hanno superato i controlli. Qualora le risorse finanziarie siano superiori all’ammontare complessivo richiesto, il contributo è erogato nella misura piena di euro 25.000 per ciascun beneficiario, e le risorse residue vengono destinate al riparto del contributo attività chiuse;
successivamente vengono ripartite le risorse finanziarie destinate al contributo attività chiuse (120 milioni di euro), sommate all’eventuale residuo delle risorse destinate al contributo maggiorazione discoteche. Qualora le risorse finanziarie non siano sufficienti ad erogare l’importo di 3.000 euro a ciascun beneficiario, viene erogato ad ogni beneficiario un contributo in eguale importo. Qualora invece le risorse finanziarie siano sufficienti ad erogare almeno l’importo di 3.000 euro a ciascun beneficiario:
viene riconosciuto l’importo di 3.000 euro;
le risorse finanziarie rimanenti vengono ripartite determinando una percentuale di riparto ottenuta dal rapporto tra le risorse finanziarie rimanenti e l’ammontare complessivo dei contributi eccedenti l’importo di 3.000 euro. A ciascun beneficiario con fascia di ricavi 2019 superiore a 400.000 euro all’importo di 3.000 euro di cui sopra viene sommato l’importo ottenuto moltiplicando l’ammontare del contributo che eccede i 3.000 euro per la percentuale di riparto. Ad esempio, nel caso di contributo richiesto pari a 12.000 euro (importo massimo spettante ai soggetti con ricavi 2019 superiori a 1.000.000 di euro) e percentuale di riparto determinata in misura pari al 50%, l’importo del contributo erogato sarà di 7.500 euro (3.000 euro sommati al 50% dei 9.000 euro eccedenti).
Il contributo attività chiuse e il contributo maggiorazione discoteche non sono alternativi.
Pertanto i soggetti che esercitano attività prevalente riferibile al codice Ateco 2007 “93.29.10”, se in possesso dei requisiti previsti, cioè chiusura per almeno 100 giorni e attivita' individuate dal codice ATECO 2007 «93.29.10 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili», possono richiedere con l’istanza sia il contributo attività chiuse sia il contributo maggiorazione discoteche (art. 4, D.M. 9 settembre 2021)
L’emissione del mandato di pagamento del contributo viene comunicata all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”, accessibile al soggetto richiedente ovvero ad un suo intermediario delegato al servizio del “Cassetto fiscale”.
Nella medesima area, in caso di mancato superamento dei controlli, l’Agenzia delle entrate comunica l’eventuale scarto dell’istanza, evidenziando i motivi del rigetto.
Successivamente alla comunicazione dell’esito finale, viene messa a disposizione una seconda ricevuta.
Le ricevute sono messe a disposizione del solo soggetto che ha trasmesso l’istanza nella sezione “Servizi – Consultazioni e ricerca – Ricerca ricevute” dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia.
Termine di presentazione dell’istanza
L’istanza può essere presentata a partire dal giorno 2 dicembre 2021 e non oltre il giorno 21 dicembre 2021.
Nel suddetto intervallo di tempo è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, che sostituisce integralmente l’istanza precedentemente trasmessa.
Modalità di erogazione
L’Agenzia delle entrate determina il contributo sulla base delle informazioni contenute nell’istanza.
Il contributo è erogato mediante accredito sul conto corrente bancario o postale del richiedente.
Prima di effettuare l’accredito, l’Agenzia delle entrate effettua alcuni controlli con i dati presenti in Anagrafe Tributaria al fine di individuare anomalie e incoerenze che determinano lo scarto dell’istanza.
Tra i predetti controlli vi è anche quello della verifica che il conto corrente sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente. Se l’attività di controllo dei requisiti svolta dall’Agenzia delle entrate evidenzia che il contributo è in tutto o in parte non spettante, quest’ultima procede alle attività di recupero, irrogando le relative sanzioni (art. 13, co. 5, D.lgs. n. 471/1997) e gli interessi (art. 20, Dpr n. 602/1973).
È consentita la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante restituzione del contributo indebitamente percepito e dei relativi interessi, nonché mediante versamento delle sanzioni a cui è possibile applicare il ravvedimento operoso (art. 13, D.lgs. n. 472/1997). (Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 29 novembre 2021).
01/12/21