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Lavoratori autonomi – Ritenute d’acconto non versate dai sostituti d’imposta – Versamento – Istituzione codice tributo – Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 50 del 7 settembre 2020

Come noto, il cd. decreto “Liquidità” ha previsto che per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non fossero assoggettati alle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non avessero sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato (art. 19, D.L. n. 23/2020, convertito dalla L. n. 40/2020, vedi ns. Fisco news n. 36/2020).

Per l’opzione il contribuente doveva rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risultasse che i ricavi e compensi non erano soggetti a ritenuta ai sensi del citato decreto e provvedere a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Il cd. decreto “Agosto” ha disposto che i versamenti di cui agli artt. 126 e 127, D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

Il versamento del restante 50% delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021 (art. 97, co.1, D.L. n. 104/2020, vedi ns. Fisco news n.114/2020).

Con la risoluzione in esame l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice “4050” denominato “Ritenute d’acconto non operate versate dai lavoratori autonomi – art. 19, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23”.

In sede di compilazione del modello F24 tale codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, indicando nel campo “Anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce la ritenuta, nel formato “AAAA”.

Nel campo “Rateazione/regione/prov./mese rif.” sono indicate le informazioni relative all'eventuale rateazione del pagamento, nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate; in caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”.


08/09/20