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Lenti a contatto: aliquota IVA

Le lenti a contatto, al pari delle lenti oftalmiche graduate e degli occhiali da vista rientrano tra le “protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti” le cui cessioni beneficiano dell’aliquota del 4% (n. 41-quater della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/1972).

In relazione a tale disposizione, con la circolare del Ministero delle Finanze n. 50 del 18 luglio 1990, è stato chiarito che le lenti a contatto, le lenti oftalmiche graduate e gli occhiali da vista, essendo destinati a sopperire a menomazioni visive permanenti, sono da considerare quali ausili e, pertanto, alle relative cessioni e importazioni si applica l'aliquota IVA del 4%.

Le cessioni e le importazioni delle sole montature degli occhiali scontano l'aliquota ordinaria IVA, in quanto le medesime solo quando sono assemblate con le lenti graduate rappresentano un ausilio nei sensi suesposti; dunque, solo le cessioni dei prodotti finiti rappresentati dagli occhiali da vista, realizzati mediante l'assemblaggio della montatura e delle lenti oftalmiche graduate sono soggetti all'aliquota ridotta del 4%.

Pertanto, alle lenti a contatto correttive, siano esse colorate o meno, in quanto destinate a sopperire a menomazioni visive permanenti, deve ritenersi applicabile la medesima aliquota IVA del 4%.

Diversamente, sono soggetta ad aliquota Iva ordinaria del 22% le cessioni di lenti a contatto colorate per uso meramente estetico, nonché le cessioni delle soluzioni per la pulizia delle lenti a contatto (Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 488 del 20 ottobre 2020).


02/11/20