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Limitazione all'uso del contante – Operatori del settore del commercio al minuto e agenzie di viaggio e turismo - Deroga

Come noto, dal 1° luglio 2020 il limite all’uso del contante è pari a 1999,99 euro e dal 1° gennaio 2022 sarà pari a 999,99 euro.

Si segnala che, in deroga alla suddetta disposizione, gli operatori del settore del commercio al minuto e agenzie di viaggio e turismo possono vendere beni e servizi a cittadini stranieri non residenti in Italia, con pagamento di denaro contante entro il limite di 14.999,99 euro.

Per beneficiare della suddetta deroga, i contribuenti interessati devono inviare una comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate, nella quale occorre indicare il conto corrente che il cedente del bene o il prestatore del servizio intende utilizzare.

Più in particolare, in base al provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 23 marzo 2012, la suddetta comunicazione, redatta sull’apposito modello, deve essere presentata, al fine di avvalersi della deroga al divieto di trasferimento di denaro contante:

  • dai soggetti che effettuano operazioni di commercio al minuto ed assimilate (art. 22, D.P.R. n. 633/1972), per le quali non v’è obbligo d’emissione della fattura, se non richiesta dal cliente all’effettuazione dell’operazione (tra queste rientrano, a titolo di esempio, le operazioni di commercio al minuto autorizzato in locali aperti al pubblico, le prestazioni alberghiere, la somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi, le prestazioni di trasporto di persone, le prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico);
  • dalle agenzie di viaggio e di turismo, che effettuano le operazioni per la organizzazione di pacchetti turistici costituiti da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi (art. 74-ter, D.P.R. n. 633/1972).

Il modello deve essere presentato esclusivamente in via telematica, direttamente dal soggetto firmatario (in possesso del codice Pin per l’accesso ai servizi telematici) o tramite un intermediario abilitato, utilizzando il prodotto di compilazione e trasmissione reso gratuitamente disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

A seguito della presentazione, il servizio telematico rilascia una ricevuta contenente l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della comunicazione.

Le ricevute telematiche rimangono disponibili sul sito web del servizio telematico Entratel o Fisconline, nell’apposita sezione “Ricevute”.

Il modello deve essere presentato prima di effettuare le operazioni interessate dalla disciplina di deroga alle limitazioni di trasferimento del denaro contante

E’ necessario che l’acquirente sia una persona fisica, che non abbia cittadinanza italiana né quella di uno dei paesi dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo (Liechtenstein, Islanda, e Norvegia) e risieda al di fuori del territorio dello Stato.

L’operatore, all’atto dell’acquisto, deve:

  • acquisire fotocopia del passaporto del cliente,
  • ottenere una "autocertificazione" dal cliente in cui si attesta che non possiede la cittadinanza italiana né di uno dei paesi della Ue o dello Spazio Economico Europeo e che non è residente in Italia,
  • in seguito, entro il primo giorno feriale successivo a quello dell’operazione, versa il denaro contante incassato sul proprio conto corrente e consegna all’operatore finanziario copia della comunicazione inviata all’Agenzia delle Entrate.

Comunicazione operazioni di importo non inferiore a 1.000 euro

Le operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a mille euro, effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate o da agenzie di viaggi e turismo (i soggetti indicati agli articoli 22 e 74-ter, D.P.R. n. 633/1972), nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e, comunque, diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, devono essere comunicate all'Agenzia delle Entrate.

La comunicazione va effettuata una sola volta, nell’anno successivo a quello di riferimento, entro il 10 aprile per i soggetti che liquidano l’Iva mensilmente ed entro il 20 aprile per i soggetti che liquidano l’Iva trimestralmente, attraverso la compilazione del quadro TU e del frontespizio del modello “comunicazione polivalente”.

Per il buon esito della comunicazione è necessario che la comunicazione riporti nel frontespizio la spunta sulla compilazione del quadro (TU) e includa almeno un quadro (TU).

Il modello di comunicazione deve essere presentato esclusivamente in via telematica.

Qualora il termine di presentazione della comunicazione scada di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

La comunicazione può essere presentata in via telematica:

a) direttamente dal contribuente;

b) tramite intermediari abilitati.


19/11/21