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Liquidazioni periodiche IVA precompilate – Convalida e versamento

Come noto, a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2021, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione esclusivamente nei confronti dei soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia che adottano la liquidazione periodica trimestrale per opzione le bozze dei registri delle fatture emesse e degli acquisti (art. 23 e 25, DPR. n. 633/72) nonché le bozze delle liquidazioni periodiche IVA (cd. “LIPE”).

A decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 l’Agenzia delle entrate per i suddetti soggetti predisporrà anche le bozze della dichiarazione annuale IVA.

A partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 le bozze precompilate dei documenti saranno predisposte anche per i soggetti trimestrali che adottano il metodo di liquidazione dell’IVA “per cassa”.

La predisposizione non verrà eseguita per gli anni d’imposta 2021 e 2022 per:

  • i commercianti al minuto che adottano il metodo della ventilazione;
  • i soggetti che operano in settori di attività per i quali sono previsti regimi speciali;
  • i soggetti che applicano l’IVA separatamente, per obbligo o per opzione;
  • i soggetti che aderiscono alla liquidazione IVA di gruppo, che partecipano a un gruppo IVA o che sono sottoposti a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa,
  • i soggetti che erogano prestazioni sanitarie;
  • gli enti e le P.A. nei cui confronti si applica il meccanismo della scissione dei pagamenti;
  • i soggetti che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici o cessioni di benzina o gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori.

In particolare, con riferimento alle bozze della comunicazione della liquidazione periodica IVA, a seguito della modifica, integrazione e convalida dei registri IVA, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del soggetto passivo le predette bozze e il modello F24 per il pagamento dell'importo che risulta eventualmente dovuto, a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (6 maggio 2022 per il I trimestre 2022),

Una volta effettuati gli opportuni controlli ed eseguite le eventuali modifiche o integrazioni, la liquidazione periodica IVA precompilata potrà essere validata e trasmessa entro il 31 maggio 2022, termine ultimo per l’invio dei dati relativi al primo trimestre dell’anno.

I soggetti passivi che decidessero di anticipare la validazione e trasmissione del modello al 16 maggio 2022 potrebbero procedere al versamento dell’IVA periodica eventualmente dovuta, avvalendosi delle funzionalità presenti nella propria area riservata.

Scade, infatti, il 16 maggio 2022, il termine per eseguire le liquidazioni del primo trimestre da parte dei soggetti trimestrali per opzione (art. 7, co. 1, lett. a), DPR n. 542/99).

Eventuali errori od omissioni nella compilazione delle liquidazioni precompilate IVA trasmesse entro il 16 maggio, per beneficiare del servizio di versamento dell’IVA reso disponibile dall’Agenzia delle entrate, non avrebbero ripercussioni sul piano sanzionatorio, qualora fossero corretti entro il termine ordinario del 31 maggio.

Per le regolarizzazioni successive a quest’ultima data (e anteriormente alla presentazione del modello IVA 2023), invece, è necessario l’invio di una comunicazione sostitutiva della precedente, unitamente al versamento della sanzione art. 11, co. 2-ter, D.lgs. n. 471/97.


16/05/22