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Maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo e a turni – Istituiti codici tributo

La Legge di Bilancio 2026 ha previsto per il periodo d’imposta 2026 che le somme corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato a titolo di maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, nonché di indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, siano assoggettate, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento.

L’Agenzia delle entrate per consentire ai sostituti d’imposta il versamento tramite modello F24 dell’imposta sostitutiva ha istituito i seguenti codici tributo:

  • “1076” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni - Sostituto di imposta - articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
  • “1610” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni dovuta in Sicilia e versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
  • “1929” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni dovuta in Sardegna e versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
  • “1933” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni dovuta in Valle d’Aosta e versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
  • “1311” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e dovuta fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento - Sostituto di imposta - articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”.

In sede di compilazione del modello F24, tali codici tributo dovranno essere esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, indicando quale “Mese di riferimento” il mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta (00MM) e quale “Anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento (AAAA).

(Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 2 del 29 gennaio 2026)


09/02/26