Misure urgenti in materia di “Transizione 5.0” – Decreto-legge n. 175 del 21 novembre 2025
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2025 è stato pubblicato il decreto-legge n.175 del 21 novembre 2025, recante:” Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili”.
Il decreto in esame contiene misure urgenti in materia di piano transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili, è entrato in vigore il 22 novembre 2025.
Si ricorda che il credito d’imposta “Transizione 5.0” spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici (art. 38, D.L. n. 19/2024).
Di seguito si illustra esclusivamente la disposizione di natura fiscale contenuta nel nuovo decreto-legge in esame.
Disposizioni in materia di crediti d'imposta di cui al Piano Transizione 5.0 (art. 1)
Le comunicazioni per il credito d’imposta “Transizione 5.0” possono essere presentate entro il 27 novembre 2025.
Le comunicazioni presentate dal 7 novembre 2025 fino alle ore 18 del 27 novembre 2025, in caso di dati non correttamente caricati o di presentazione di documentazione o di informazioni incomplete o non leggibili, possono essere integrate, su richiesta del GSE, a cura delle imprese richiedenti, entro il termine perentorio indicato nella comunicazione e comunque entro il 6 dicembre 2025.
Il mancato adempimento da parte delle imprese alle richieste di integrazione o di sanatoria nei termini previsti comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d’imposta.
Non può in ogni caso essere sanata la carenza di elementi afferenti alla certificazione della riduzione dei consumi energetici (art. 15, co. ,1 lett. a), D.M. 24 luglio 2024).
Per il rispetto del divieto di cumulo, l’impresa non può presentare, per i medesimi beni oggetto di agevolazione, domanda per l’accesso al credito d’imposta in esame e domanda per l’accesso al credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali (ex art. 1, commi 1051 e ss., L. n.178/2020).
Le imprese che, alla data del 22 novembre 2025, hanno presentato domanda per l’accesso a entrambi i crediti d’imposta citati, devono optare, entro il 27 novembre 2025, con modalità telematiche per uno dei due.
Se l’impresa opta per il credito d’imposta “Transizione 5.0”, in caso di mancato riconoscimento del beneficio per superamento del limite di spesa, previa verifica della sussistenza dei requisiti necessari, resta salva la facoltà di accesso al credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali, comunque nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente per il suddetto credito.
24/11/25






