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Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina – Legge n. 51 del 20 maggio 2022

Sulla Gazzetta ufficiale n. 117 del 20 maggio 2022 è stata pubblicata la legge n. 51 del 20 maggio 2022, recante:” Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”.

Il cd. decreto “Ucraina” è stato convertito dalla legge in esame, la quale è entrata in vigore il 21 maggio 2022.

Con la presente circolare, qui di seguito, si analizzano le disposizioni di natura tributaria introdotte in sede di conversione in legge.

In particolare, si affrontano i seguenti temi:

  • qualificazione delle imprese al fine di accedere ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. “Rilancio”)
  • bonus carburante ai dipendenti;
  • misure ai fini dell'effettiva concessione del credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria,
  • disposizioni in materia di iscrizione a ruolo

Bonus carburante ai dipendenti (art. 2)

Come noto, è stato introdotto per l’anno 2022 il c.d. “bonus carburante” in favore dei lavoratori dipendenti nel limite dell’importo di valore di tali buoni pari a 200 euro per lavoratore.

In sede di conversione in legge, è stato previsto che il bonus carburante spetti ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati, anziché ai lavoratori dipendenti di aziende private.

Qualificazione delle imprese al fine di accedere ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. “Rilancio”) (art. 10-bis)

In sede di conversione in legge, sono state introdotte misure finalizzate a garantire che gli interventi che beneficiano degli incentivi fiscali di cui agli artt. 119 e 121, D.L. n. 34/2020, che disciplinano, rispettivamente, le agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, tra cui anche il c.d. “Superbonus 110% e l’opzione per lo sconto in fattura e /o la cessione del credito) siano realizzati da imprese qualificate che possono assicurare la corretta esecuzione dei lavori previsti dal contratto di appalto e subappalto.

In particolare, è previsto che, ai fini del riconoscimento dei suddetti incentivi fiscali, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dai predetti artt. 119 e 121, co. 2, D.L. n. 34/2020 (cd. “Superbonus 110%”) può essere affidata:

  • ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della qualificazione di cui all’art. 84 del codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016);
  • ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all'impresa subappaltante l'avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell'attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall'art. 84 del codice dei contratti pubblici.

A decorrere dal 1° luglio 2023, per poter beneficiare degli incentivi fiscali suddetti, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dal citato art. 119 ovvero dall’art. 121, co. 2, D. L. n. 34/2020, è affidata esclusivamente ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della qualificazione di cui all’articolo 84 del codice dei contratti pubblici.

In relazione ai lavori affidati alle imprese di cui alla citata lettera b), la detrazione relativa alle spese sostenute a far data dal 1° luglio 2023 è condizionata all'avvenuto rilascio dell'attestazione di qualificazione sopra menzionata.

Le disposizioni non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data del 21 maggio 2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione in esame), nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa anteriore alla medesima data cioè 21 maggio 2022.

Misure ai fini dell'effettiva concessione del credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria (art. 10-sexies)

Come noto, il cd. decreto “Sostegni-ter” (art. 3, co. 3, D.L. n. 4/2022), limitatamente all’anno 2021, ha esteso il credito d’imposta sulle rimanenze di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono le attività identificate dai seguenti codici ATECO 2007:

47.51 “Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati”,

47.71 “Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati”;

47.72 “Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati”.

Il credito d’imposta in esame spetta nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all’art. 92, co.1, TUIR, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza dell’agevolazione.

In sede di conversione in legge, è stabilito che il credito di imposta in esame può essere utilizzato, in compensazione, nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione, anziché nel solo periodo d'imposta successivo a quello di maturazione

Disposizioni in materia di iscrizione a ruolo (art. 37-quater)

In sede di conversione in legge, è stato esteso da 30 a 60 giorni il termine entro cui è possibile effettuare il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici delle dichiarazioni fiscali (art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis, D.P.R. n. 633/1972.

Così è esclusa l’iscrizione a ruolo delle relative somme.

Il suddetto nuovo termine trova applicazione nel periodo compreso tra il 21 maggio 2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione in esame) e il 31 agosto 2022 e decorre dal ricevimento della comunicazione oppure della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d’imposta.


25/05/22