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Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale – Disposizioni fiscali - L. n. 34 del 28 aprile 2022

Sulla Gazzetta ufficiale n. 98 del 28 aprile 2022 è stata pubblicata la legge 27 aprile 2022, n. 34, recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”.

Il D.L. n. 17/2022 (il cd. decreto “Energia”) è stato convertito dalla legge in esame.

Le disposizioni contenute nella legge in esame sono entrate in vigore il 29 aprile 2022.

Con la presente circolare, qui di seguito, si analizzano tutte le disposizioni di natura tributaria contenute nella legge in esame, evidenziando le modifiche inserite in sede di conversione in legge.

Riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni (art. 29)

Le persone fisiche, le società semplici, gli enti non commerciali e i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia potranno rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2022, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite se le partecipazioni o i terreni vengono ceduti a titolo oneroso.

Si tratta della facoltà di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore delle quote e delle azioni mediante l’assolvimento di un’imposta sostitutiva sul c.d. “valore di perizia” previsto per partecipazioni non quotate o terreni (agricoli ed edificabili).

A tal fine, in sede di conversione in legge, è stato disposto che occorrerà che entro il 15 novembre 2022 (anziché il 15 giugno 2022):

  • un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
  • il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.

Si applica l’imposta sostitutiva con aliquota unica del 14% sia per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate (qualificate e non qualificate) sia per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (agricoli o edificabili).

E’ prevista la facoltà di eseguire il versamento dell’imposta in tre rate annuali di pari importo a decorrere dal 15 novembre 2022. 

Sconto in fattura e cessione del credito (art. 29-bis)

In materia di utilizzo delle agevolazioni fiscali, previste per gli interventi edilizi e per l’emergenza Covid-19, mediante sconto in fattura e cessione del credito, in sede di conversione in legge, è stato disposto che, con riferimento ad entrambe le fattispecie agevolative, le banche, nel caso in cui abbiano esaurito il numero delle cessioni possibili, possono effettuare una ulteriore quarta cessione ma solo in favore di soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione.

La suddetta nuova disposizione si applica per le comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° maggio 2022. 

Proroga del termine di comunicazione dell'opzione di cessione del credito o sconto in fattura per i soggetti passivi IRES e per i titolari di partite IVA (art. 29-ter)

Come noto, è consentito ai contribuenti, che sostengono spese in materia di recupero edilizio e di miglioramento energetico, per cui beneficiano di una detrazione di imposta IRPEF, di optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

  • per un contributo, in termini di sconto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, che viene anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, i quali possono recuperarlo sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi le banche e gli intermediari finanziari;
  • per la cessione di un credito d'imposta, pari all’importo detraibile, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

I soggetti interessati sono tenuti a comunicare, telematicamente, all’Agenzia delle entrate, l’opzione per la cessione del credito a soggetti terzi oppure per il contributo sotto forma di sconto (art. 121, D.L. n. n. 34/2020, il cd. decreto “Rilancio”, convertito dalla L. n. 77/2020).

Al proposito, si ricorda che per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la comunicazione per l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito per gli interventi agevolabili, doveva essere trasmessa, a pena di decadenza, all’Agenzia delle Entrate, entro il 29 aprile 2022 (art. 10-quater, D.L. n.  4/2022, il cd. decreto “Sostegni ter, convertito dalla L. n. 25/2022).

In sede di conversione in legge, è stato previsto che, al fine di consentire l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito, solo  per l'anno 2022 i soggetti IRES e i titolari di partita IVA, tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, possono trasmettere all'Agenzia delle Entrate la comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito, anche successivamente al 29 aprile 2022 ma, comunque, entro il 15 ottobre 2022.

Indicazione delle voci di costo nelle fatture per i consumi di energia elettrica e di gas (art. 42-bis)

Al fine di assicurare la massima trasparenza delle voci di costo sostenute dai consumatori, in sede di conversione in legge, è stato disposto che, nelle fatture per i consumi di energia elettrica e di gas, emesse nei mesi successivi alla data del 29 aprile 2022 (data di entrata in vigore della legge in esame),  per i quali trovano applicazione le disposizioni concernenti la riduzione delle aliquote relative agli oneri generali di sistema nel settore del gas e il bonus sociale elettrico e gas, devono essere riportate le seguenti diciture: “Importi rideterminati a seguito di intervento del Governo e del Parlamento” e “Bonus sociale”.


09/05/22