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Modello IRAP 2019: adempimento spontaneo per anomalie nel prospetto aiuti di Stato

Come noto, è stato istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico il Registro nazionale degli aiuti di Stato al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato (art. 52, L. n. 234/2012, come sostituito dall’articolo 14, comma 1, lettera b), L. n. 115/2015).

L’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di messa disposizione del contribuente delle informazioni relative alla mancata registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, per il superamento dell’importo complessivo concedibile, nei tre esercizi finanziari di riferimento, degli aiuti “de minimis”, indicati nella sezione “aiuti di Stato” del quadro IS del modello IRAP 2019.

Le suddette comunicazioni sono finalizzate alla promozione dell’adempimento spontaneo, cioè di una specifica forma di collaborazione tra contribuente ed Agenzia delle Entrate, strumentale all’assolvimento degli obblighi tributari e all’emersione spontanea delle basi imponibili (la c.d. “compliance”).

Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente ovvero del suo intermediario gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi anche ai ricavi e compensi, ai redditi, al volume d’affari e al valore della produzione, nonché relativi a deduzioni/detrazioni d’imposta.

Il contribuente può segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

Con riferimento alle anomalie in esame, la comunicazione è inviata al domicilio digitale dei singoli contribuenti.

Nei casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato nel pubblico elenco denominato INI-PEC, istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, l’invio è effettuato per posta ordinaria.

La stessa comunicazione e i relativi allegati sono consultabili dall’interessato all’interno dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, denominata “Cassetto fiscale” nella sezione “L’Agenzia scrive” - “Comunicazioni relative all’invito alla compliance”.

La comunicazione contiene le seguenti informazioni:

  • codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
  • numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta;
  • data e protocollo telematico della dichiarazione IRAP 2019;
  • aiuti di Stato de minimis relativi al periodo d’imposta 2018, indicati nella dichiarazione IRAP 2019, per cui non è stato possibile procedere alla registrazione nel Registro;
  • dati relativi all’impresa unica, dichiarati nel rigo IS202 della dichiarazione IRAP;
  • visura degli aiuti de minimis rilasciata dal Registro.

Qualora il superamento dell'importo complessivo concedibile, in relazione alla tipologia di aiuto de minimis pertinente, sia imputabile a errori di compilazione della sezione “aiuti di Stato” della dichiarazione IRAP 2019, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa recante i dati corretti.

A seguito dell’avvenuta regolarizzazione, gli aiuti di Stato de minimis sono iscritti nel Registro nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa nella quale sono dichiarati.

Qualora il superamento dell'importo complessivo concedibile, in relazione alla tipologia di aiuto de minimis pertinente, non sia imputabile a errori di compilazione della sezione “aiuti di Stato”, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo integralmente l’aiuto de minimis illegittimamente fruito, comprensivo di interessi.

Per le violazioni in esame, sono dovute le relative sanzioni in relazione alle quali il contribuente può utilizzare il ravvedimento operoso (Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 22 novembre 2021).


24/11/21