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Modello per la comunicazione dei crediti d’imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di prodotti energetici

Come noto le disposizioni riguardanti i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relative al terzo trimestre 2022, ai mesi di ottobre e novembre  e dicembre 2022 prevedono che i beneficiari dei crediti d’imposta debbano inviare entro il 16 marzo 2023 all’Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, un’apposita comunicazione dell’importo del credito maturato nell’esercizio 2022  (art. 6, D.l. 115/2022, art. 1, D.l. 144/2022, art. 1, D.l. 176/2022).

La comunicazione deve essere inviata dal 16 febbraio al 16 marzo 2023 dal beneficiario dei crediti d’imposta, direttamente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, oppure il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet della medesima Agenzia.

La comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24.

Inoltre, tenuto conto che i crediti d’imposta in esame possono essere ceduti solo per intero, la comunicazione non può essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già comunicato all’Agenzia delle entrate la cessione del credito, pena lo scarto della comunicazione stessa.

Il modello approvato dall’Agenzia delle entrate è composto da frontespizio, quadro A, relativo alla comunicazione dei crediti maturati, e quadro B, contenente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di sussistenza dei requisiti dei crediti d’imposta maturati.

In particolare, nel quadro “A” (comunicazione dei crediti maturati) devono essere indicati, per ciascuna tipologia di credito:

  • il codice identificativo del credito;
  • l’importo della spesa agevolata (“Importo di riferimento”);
  • l’ammontare del credito maturato, in base alla percentuale indicata nella tabella allegata.

Per ciascun credito d’imposta il beneficiario può inviare una sola comunicazione valida per l’intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento, al lordo dell’eventuale ammontare già utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data della comunicazione stessa.

Nel caso in cui il beneficiario intenda rettificare la comunicazione inviata, deve richiederne l’annullamento e poi trasmettere, entro i medesimi termini, una nuova comunicazione.

Nel quadro “B” (dichiarazione sostitutiva di atto notorio), il soggetto beneficiario del credito o il suo rappresentante sono tenuti a rilasciare la dichiarazione prevista per le tipologie di credito indicate nel quadro “A”, barrando la relativa casella.

 

tabella con le percentuali del credito riconosciuto


24/02/23