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Novità fiscali della settimana dal 25 al 29 marzo 2019

Rassegna dei documenti di prassi emanati dall'Agenzia delle Entrate e dal Dipartimento delle finanze

Cessione di ramo d'azienda – Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 81 del 25 marzo 2019

Con la risposta n. 81 del 25 marzo 2019, l'Agenzia delle Entrate offre alcuni chiarimenti, di natura fiscale, in tema di cessione di ramo d'azienda. Nello specifico, viene affrontato il caso di una società (cessionaria) che intende acquisire il ramo d'azienda di un'altra società (cedente), relativo ad alcuni servizi (archiviazione elettronica conservativa e alcuni servizi accessori) svolti in suo favore, in forza di un contratto di concessione.
All'Agenzia delle Entrate viene, quindi, chiesto se tale operazione, che comporterebbe la cessione dei contratti con i clienti e la risoluzione del contratto di concessione, configuri una mera cessione di contratti o una vera e propria cessione di ramo d'azienda, nonché le relative conseguenze fiscali ai fini delle imposte dirette e indirette.
Al riguardo, l'Amministrazione finanziaria ritiene che l'operazione prospettata - ossia la contestuale risoluzione del contratto concessorio stipulato tra le parti e la circostanza che, ad acquistare i clienti, sia la concessionaria medesima - consente di affermare che l'operazione descritta sia qualificabile come cessione di un ramo d'azienda.
Per quanto concerne la società cessionaria, si ritiene che, a fronte dell'onere sostenuto per l'acquisto del ramo di azienda, si avrà il riconoscimento del valore fiscale dei beni acquisiti e l'eventuale differenza sarà attribuita ad avviamento, deducibile ai fini dell'IRES. In relazione alla società cedente, invece, viene osservato che la plusvalenza realizzata concorre alla formazione del reddito imponibile.
Con riguardo al trattamento IVA, infine, nel presupposto sopra rappresentato che la fattispecie in esame integra un trasferimento di un ramo d'azienda, l'Agenzia delle entrate ritiene che tale cessione non si configuri come cessione di beni, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 633 del 1972.
Detta cessione, da registrare in termine fisso, è soggetta ad imposta di registro in misura proporzionale, da determinare con le aliquote previste in considerazione della natura dei beni che compongono il compendio aziendale.

Credito di imposta in favore delle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo – Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 83 del 26 marzo 2019

Con la risposta n. 83 del 26 marzo 2019, affrontando il caso di una società residente operante nel settore farmaceutico e che svolge, anche, attività di sperimentazione clinica in Italia, sia in nome proprio che per conto della società madre di diritto statunitense, l'Agenzia delle Entrate offre alcuni chiarimenti in tema di credito di imposta in favore delle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo.
L'Amministrazione finanziaria ricorda, innanzitutto, che, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020, è riconosciuto un credito di imposta in favore di tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, commisurato, per ciascuno dei periodi agevolati, all'eccedenza degli investimenti rispetto alla media degli investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.
La Legge di bilancio 2017 ha, poi, estenso l'agevolazione, dal punto di vista soggettivo, anche alle imprese residenti (o alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti) che svolgono attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese committenti non residenti.
Dal punto di vista oggettivo, invece, per quanto concerne le attività ammissibili all'agevolazione, conformemente alle indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico sul caso di specie, viene chiarito che, per l'applicazione del credito d'imposta, devono esser tenute distinte le attività direttamente svolte dalla società residente, in esecuzione del contratto concluso con la controllante estera, da quelle che la stessa società commissiona, a sua volta, con apposite convenzioni ai centri e agli enti di ricerca italiani.
Si ritiene che, per tali attività, l'eventuale diritto al beneficio spetti direttamente al soggetto che le esegue e non al soggetto che le commissiona.

Definizione delle controversie tributarie pendenti – Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 84 del 26 marzo 2019

In tema di definizione delle controversie tributarie pendenti, con la Risposta n. 84 del 26 marzo 2019, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito quale sia la somma da pagare per definire la controversia in via agevolata, nel caso in cui i due gradi di merito siano stati favorevoli al contribuente e la Suprema Corte abbia, invece, annullato la sentenza di secondo grado per motivi processuali e i termini per la riassunzione, davanti al nuovo giudice di secondo grado, siano ancora pendenti.
Al riguardo, l'Amministrazione finanziaria ricorda che, in caso di mancata riassunzione - in esito al rinvio operato dalla Corte di cassazione - si consoliderebbe l'originario atto impositivo e, pertanto, ai fini della definizione della controversia, risulta dovuto un importo commisurato al 90 per cento del relativo valore, analogamente a quanto previsto per i ricorsi pendenti dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado.

Esterometro – Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 85 del 27 marzo 2019

Con la Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 85 del 27 marzo 2019, viene esaminata l'ipotesi di un operatore economico di diritto inglese, che presta servizi di consulenza anche a soggetti passivi d'imposta italiani, chiarendo se quest'ultimi siano tenuti a comunicare i dati relativi a dette operazioni, ai sensi della disciplina sul cd. "esterometro".
Al riguardo, l'Amministrazione finanziaria chiarisce che, a differenza dell'obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT - previsto, tra l'altro, per i soggetti passivi IVA italiani che effettuano scambi di beni comunitari e/o di servizi "generici" con altri soggetti passivi IVA di altri Stati membri – il cd. "esterometro" riguarda tutte le cessione di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, senza ulteriori limitazioni.
L'Agenzia delle Entrate, pertanto, è dell'avviso che le operazioni in questione ricadano nel campo di applicazione del cd. "esterometro" e , quindi, i soggetti passivi d'imposta italiani siano tenuti alla comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127 del 2015.
Peraltro, l'Agenzia fa presente che, presumibilmente, il medesimo obbligo dovrà essere adempiuto dai committenti italiani anche all'esito delle trattative in corso per l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea.

Valutazione anti-abuso di una scissione totale non proporzionale di una società in nome collettivo in favore di due società a responsabilità limitata di nuova costituzione - Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 87 del 28 marzo 2019

Con la Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 87 del 28 marzo 2019, vengono forniti alcuni chiarimenti in tema di abuso del diritto nel caso di una operazione di scissione societaria.
Nello specifico, l'operazione consiste in una scissione totale non proporzionale di una società a favore di due società beneficiarie di nuova costituzione, aventi forma giuridica diversa da quella della società scissa, a ciascuna delle quali verrebbe assegnata una parte del patrimonio della società scissa, composto, principalmente, da due rami d'azienda affittati e da alcuni beni immobili (oggetto di contratti di locazione a uso commerciale); per effetto della predetta operazione straordinaria, la totalità delle quote di partecipazione al capitale sociale di ciascuna società beneficiaria verrebbero assegnate, rispettivamente, a ciascuno degli attuali (due) soci della società scissa.
Secondo l'Agenzia delle Entrate, la scissione in parola non costituisce un'operazione abusiva, non consentendo la realizzazione di alcun vantaggio fiscale indebito.
Ed infatti, tale operazione di scissione è fiscalmente neutrale, ai sensi dell'articolo 173 del TUIR, e il passaggio del patrimonio della società scissa a una o più società beneficiarie - che non usufruiscono di un sistema di tassazione agevolato - non determina la fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d'impresa.
Tale operazione appare, infatti, un'operazione finalizzata a consentire agli attuali soci della società scissa di proseguire separatamente l'attività di locazione immobiliari.

Regime "Patent Box" - Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 88 del 28 marzo 2019

Con la Risposta n. 88 del 28 marzo 2019, l'Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in merito al regime "Patent Box.
Il caso sottoposto all'attenzione dell'Amministrazione finanziaria riguarda una società, facente parte di un gruppo, che ha trasferito la propria attività industriale ad altra società del gruppo, con contratto di affitto di azienda.
La società, inoltre, ha presentato istanza di accesso alla procedura di accordo preventivo per il regime agevolato del c.d. "Patent Box", siglando un apposito accordo con l'Agenzia delle Entrate.
La società istante chiede, quindi, di sapere se sia consentito subentrare nel citato accordo, in caso di affitto di azienda dalla società dante causa affittante alla società avente causa affittuaria e, in particolare, se l'operazione di affitto di azienda in questione possa essere equiparata a una delle operazioni straordinarie, di cui all'articolo 5 del Decreto attuativo delle disposizioni del regime in parola.
L'Agenzia delle Entrate ricorda, in primis, che il citato articolo 5, rubricato "Operazioni straordinarie", stabilisce che, in caso di operazioni di fusione, scissione e conferimento di azienda, il soggetto avente causa subentra nell'esercizio dell'opzione effettuato dal dante causa, anche in relazione al sostenimento dei costi.
Ricordando, quindi, che gli effetti dell'accordo sottoscritto tra la società e l'Agenzia delle entrate può esplicare i suoi effetti esclusivamente nei confronti della parti, col documento di prassi viene precisato che le ipotesi per le quali l'avente causa subentra nell'opzione del dante causa sono ipotesi di operazioni successorie già sotto il profilo civilistico e neutrali sotto il profilo fiscale (fusioni e scissioni) oppure neutrali solo sotto l'aspetto fiscale (conferimenti di azienda).
Ai fini del regime agevolato, invece, l'affitto di azienda non presenta la medesima natura di operazione neutrale e successoria e, pertanto, l'avente causa non può automaticamente subentrare nell'opzione esercitata dal dante causa.
Di conseguenza, quest'ultimo, decade dal beneficio perché non è più il soggetto che realizza lo sfruttamento economico del bene immateriale.

Valutazione anti-abuso di un'operazione attuata attraverso due scissioni parziali asimmetriche, previa donazione di quote delle Società - Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 89 del 29 marzo 2019

Con la Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 87 del 28 marzo 2019, vengono forniti alcuni chiarimenti in ordine all'eventuale abusività di un'operazione attuata attraverso due scissioni parziali asimmetriche, previa donazione (da parte dei genitori nei confronti dei figli) di quote di due Società - partecipate, in misura paritetica, dai membri della stessa famiglia - finalizzate a favorire il passaggio generazionale delle aziende di famiglia. L'operazione vede la scissione delle Società a favore di una società beneficiaria di nuova costituzione.
Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ritiene che le due donazioni e le due scissioni parziali asimmetriche, a favore di un'unica beneficiaria, non costituiscano nel loro complesso una condotta abusiva, non consentendo la realizzazione di alcun vantaggio fiscale indebito, a patto che le operazioni in parola siano effettuate nel rispetto delle prescrizioni normative contenute nell'articolo 173 del TUIR e delle ulteriori disposizioni tributarie destinate a disciplinare la fiscalità dei soci.
Ciò premesso, l'Agenzia precisa che, per le donazioni delle quote di partecipazioni (in questo caso da parte dei genitori nei confronti dei figli) è prevista una franchigia di 1 milione di euro per ogni beneficiario, al di sopra del quale si applica l'aliquota del 4%.
Per quanto attiene all'imposta di registro, le prospettate operazioni di doppia scissione parziale e asimmetrica sono assoggettate a registrazione, con applicazione dell'imposta in misura fissa di euro 200 e, se ne ricorrono i presupposti, come nel caso delle scissioni in esame, anche le imposte ipotecaria e catastale vanno applicate nella misura fissa di euro 200.
Dal punto di vista del regime IVA applicabile, l'Agenzia fa presente che, per il passaggio di beni in dipendenza delle prospettate operazioni di scissioni, trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 2, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 del 1972, secondo il quale tali passaggi non sono considerate cessioni di beni.


02/04/19